Stalli sosta farmacia tra potere generale Comune e difetto motivazione (TAR Sicilia n. 3635 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regolamentazione della sosta nei centri abitati, l’art. 7, comma 1, lett. d), cod. strada consente ai Comuni di riservare limitati spazi di sosta a un’elencazione di categorie di veicoli avente carattere tassativo, non estensibile per analogia. L’art. 7, comma 1, lett. e), e l’art. 6, comma 4, cod. strada attribuiscono tuttavia all’ente un potere generale di individuare aree destinate al parcheggio, non sovrapponibile né escludente rispetto al primo. Il rigetto dell’istanza di una farmacia volta a ottenere uno stallo riservato ai propri clienti è legittimo quanto al difetto del presupposto soggettivo, ma deve fondarsi su una valutazione comparativa tra l’interesse economico del richiedente e i contrapposti interessi pubblici, non essendo sufficiente il richiamo a un parere ministeriale privo di cogenza. La motivazione che si limiti a segnalare la presenza di aree di sosta nella zona, senza spiegare le ragioni della reiezione, è carente.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una farmacia situata in una via del centro abitato, ha chiesto al Comune la concessione di un unico stallo per la sosta temporanea riservato ai clienti dell’esercizio, da collocare nel tratto antistante la farmacia, per consentire il miglior espletamento del servizio all’utenza.

Il Comune ha rigettato l’istanza richiamando l’art. 7, comma 1, lett. d), cod. strada e un parere ministeriale del 2011, secondo cui non sono ammesse riserve di sosta in favore di chi si appresta ad acquistare farmaci; ha inoltre segnalato l’esistenza, nella zona, di una sosta regolamentata a tempo e ha escluso di aver mai adottato provvedimenti di quel tipo. La farmacista ha impugnato la nota deducendo violazioni procedimentali, errato inquadramento normativo e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio antepone, per pregiudizialità logica, l’esame dei motivi di merito rispetto alla censura procedimentale. Il secondo motivo è fondato. Il Collegio ricostruisce il sistema: l’art. 5, comma 3, cod. strada rimette la regolamentazione della circolazione agli enti proprietari; l’art. 6, comma 4 consente di riservare corsie a categorie di veicoli e di limitare o subordinare a pagamento la sosta.

La distinzione decisiva è interna all’art. 7. La lett. d) configura un potere speciale, esercitabile solo per le categorie ivi elencate, con elencazione tassativa e non esemplificativa. La lett. e) configura invece un potere generale di individuare aree nelle quali è autorizzato il parcheggio, alla cui nozione l’art. 3, comma 1, n. 34) riconduce le aree destinate alla sosta regolamentata o non. I due poteri non hanno portata escludente e si sommano.

Su questa base il rigetto è corretto sotto un primo profilo: la categoria dei clienti della farmacia non rientra tra quelle dell’art. 7, comma 1, lett. d), e non può esservi ricompresa per analogia, neppure accostandola ai veicoli al servizio di persone con disabilità, a quelli delle donne in gravidanza o con bambini piccoli, o a quelli per carico e scarico in luoghi di attrazione di flussi rilevanti. Manca dunque il presupposto soggettivo che legittima la valutazione discrezionale.

Il Collegio ritiene però che il Comune abbia già esercitato il potere generale, individuando un’area di parcheggio a fruizione indistinta dinanzi alla farmacia, e che abbia implicitamente ritenuto di non ampliarla. Questa posizione non è sorretta da adeguata motivazione: non si rinviene alcun riferimento a un interesse pubblico prevalente che renda recessiva l’esigenza della ricorrente, la quale non si esaurisce nell’interesse commerciale, ma involge il corretto svolgimento di un servizio proiezione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4751 del 2024 e la propria precedente TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1590 del 2020, secondo cui la concessione degli stalli non è un privilegio di categoria, ma dipende dalla natura di concessionari di pubblico servizio dei farmacisti.

Irrilevanti sono gli stalli per disabili e per carico e scarico, perché riguardano veicoli di altre categorie, e la sosta a tempo di quindici minuti, che non basta a sostenere il diniego in un’area a elevata densità commerciale. Il parere ministeriale è atto consultivo, privo di cogenza e comunque subordinato alla fonte primaria. Il terzo motivo è parimenti fondato: l’affermazione comunale di non aver mai adottato simili provvedimenti è smentita dalla documentazione in atti, con difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Assorbiti i motivi sostanziali, il Collegio tratta comunque la censura procedimentale, per non ridurre l’effetto conformativo: l’attività esercitata non è vincolata, sicché non opera l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990, e risultano violate le garanzie partecipative degli artt. 10 e 10-bis. Il ricorso è accolto, l’atto annullato, salve ulteriori determinazioni, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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