Silenzio assenso inapplicabile al nulla osta paesaggistico postumo in sanatoria (TAR Sicilia n. 4175 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del silenzio assenso dettata dall’art. 46, comma 2, L.R. Sicilia n. 17/2004 non si applica al rilascio del nulla osta paesaggistico postumo, richiesto a sanatoria di opere già abusivamente realizzate. La norma si riferisce espressamente alle autorizzazioni ad eseguire opere e costituisce normativa speciale, insuscettibile di applicazione analogica oltre i suoi ambiti. Ove il parere della Soprintendenza sia vincolato, la sua natura decisoria non impone il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e il provvedimento non è annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, non applicandosi il terzo periodo ai provvedimenti vincolati. Il parere vincolante resta tale anche se emesso oltre il termine, dovendo il provvedimento conclusivo attenervisi. Sul vincolo di immodificabilità ex art. 5 L.R. Sicilia n. 15/1991, lo stesso cessa solo con l’approvazione del piano paesistico.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo in località dell’arcipelago delle Isole Eolie, realizzato in forza di concessioni edilizie e di autorizzazioni del Genio civile e della Soprintendenza. Ha poi eseguito lavori di ampliamento e cambio di destinazione d’uso, presentando nel 2004 domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Nel 2007 ha depositato il progetto per l’autorizzazione paesaggistica.
Dopo una richiesta di integrazione documentale del 2019 e oltre due anni di inerzia, la Soprintendenza ha espresso parere contrario al mantenimento delle opere e ha ordinato la rimessione in pristino. Il Comune ha quindi rigettato l’istanza di condono. La società ha impugnato il parere e, con motivi aggiunti, il diniego comunale, deducendo la formazione del silenzio assenso, la violazione del preavviso di rigetto e il travisamento sui vincoli paesaggistici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 46 L.R. Sicilia n. 17/2004, abrogato dal 26 aprile 2011, si riferiva alle sole “autorizzazioni ad eseguire opere”. La giurisprudenza ne esclude l’applicazione al nulla osta postumo per opere già realizzate, mancando le esigenze acceleratorie poste a base della norma. Si tratta di disciplina speciale, non estensibile per analogia.
Quanto al preavviso di rigetto, il motivo è infondato. Il parere soprintendentizio, in ragione del vincolo di immodificabilità impresso sul territorio, assume natura vincolata: l’Amministrazione non avrebbe potuto che negare il condono. Opera quindi l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. Il terzo periodo della stessa norma, che richiama il secondo, riguarda i soli provvedimenti discrezionali e non si applica alla fattispecie.
Sul vincolo paesaggistico il Collegio richiama l’orientamento del giudice di seconde cure: il vincolo imposto con il D.A. n. 7720 del 1995 deriva dall’art. 5 L.R. n. 15/1991 e cessa ex lege solo con l’approvazione del piano paesistico, avvenuta nel 2001. Le opere risultano quindi realizzate durante l’efficacia del vincolo.
Il motivo sull’ammissibilità di limitati ampliamenti in zona TO1 è infondato: la previsione opera “ove non esistenti” le attrezzature igienico-sanitarie, condizione non allegata né provata. Il parere soprintendentizio resta vincolante anche se tardivo, e il diniego comunale, che vi si è attenuto, non è travolto dai vizi derivati. Ricorsi respinti, spese compensate.
Nota della Redazione
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