Idoneità al concorso e verificazione: l’esclusione per erroneità del giudizio medico (TAR Sardegna n. 269 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla commissione medica di un concorso pubblico è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’accertamento dei presupposti di fatto. Quando la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. accerta l’insussistenza delle alterazioni poste a base dell’esclusione, il giudizio di non idoneità è viziato per erroneità. Ne deriva il difetto dei presupposti dell’atto di esclusione e il suo annullamento, con definitiva ammissione del candidato alle ulteriori fasi della procedura. La regola tecnica richiamata dal bando va applicata alla condizione sanitaria effettiva, non alla sola rappresentazione anamnestica resa dal candidato.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Superate la prova scritta e quella pratica-orale, si collocava in posizione utile. Sottoposta alle visite per l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal bando, veniva giudicata non idonea in ragione di rilevate malformazioni e patologie dell’apparato genitale, ritenute causa di rilevante alterazione funzionale secondo il D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
La candidata impugnava l’esclusione e il giudizio di inidoneità, producendo documentazione medica attestante l’assenza di patologie e la presenza di un apparato genitale normo conformato. Il Tribunale, con ordinanza n. 907 del 4 dicembre 2023, disponeva una verificazione per accertare l’effettiva sussistenza delle alterazioni e la riconducibilità della condizione sanitaria allo status di inidonea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sull’esito dell’incombente istruttorio. La verificazione, completata con l’integrazione del collegio medico legale tramite uno specialista in ginecologia, ha concluso che il quadro clinico della candidata non è ascrivibile alle alterazioni funzionali previste dal D.M. n. 198 del 2003 e che la situazione di salute non comporta limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio, né rischi per la salute della candidata.
La verificazione ha peraltro ricondotto l’originaria valutazione a una dichiarazione anamnestica non chiara e probabilmente fuorviante. Su questa base il Tribunale ha ritenuto che il giudizio della Commissione Medica fosse viziato per erroneità, avendo assunto a presupposto una condizione sanitaria in realtà insussistente.
Da qui la qualificazione dell’atto di esclusione come affetto da difetto dei presupposti. Il percorso argomentativo non si spinge a sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione, ma si arresta all’accertamento del fatto posto a fondamento della decisione: una volta smentito quel presupposto, il provvedimento non può reggere.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti di esclusione impugnati e del presupposto giudizio di inidoneità, per quanto di interesse della ricorrente, e con definitiva ammissione della medesima alle ulteriori fasi della procedura. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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