Procedimento antisismico ex art. 100 d.P.R. 380: legittimazione e doppia conformità (TAR Sicilia n. 4182 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di sussistenza delle opere strutturali abusive previsto dall’art. 100 del d.P.R. n. 380/2001, già art. 25 della legge n. 64/1974, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento di conformità edilizia e urbanistica. Esso risponde all’interesse pubblico alla sicurezza sismica e alla pubblica incolumità e si attiva d’ufficio, anche su segnalazione del privato. La richiesta del comproprietario costituisce autodenuncia, mera dichiarazione di scienza e non di volontà, cui non si applicano i perimetri di legittimazione dettati dagli artt. 11 e 36 del d.P.R. n. 380/2001. La valutazione sulla doppia conformità resta riservata al Comune e non è predicabile dinanzi al Genio civile, che esercita i soli poteri inerenti alla conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari con il controinteressato di un’unità immobiliare, impugnano il decreto con cui il Genio Civile ha accertato la sussistenza di opere strutturali abusive eseguite in violazione della normativa antisismica. Il provvedimento era stato richiesto dal controinteressato nell’ambito di un procedimento di divisione giudiziale e in vista della regolarizzazione di alcuni abusi.

I ricorrenti deducono il difetto di legittimazione del singolo comproprietario a richiedere il provvedimento senza l’assenso degli altri, l’omessa vigilanza del Genio civile e l’assenza del requisito della doppia conformità, con falsa rappresentazione dei dati tecnici nell’istanza. L’amministrazione regionale e il controinteressato resistono; quest’ultimo eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del d.P.R. n. 380/2001, che consente alla Regione, estinto il reato, di disporre la demolizione o l’esecuzione di modifiche idonee a rendere le opere conformi alle norme antisismiche. In Sicilia la disposizione è recepita dall’art. 16 della l.r. n. 16/2016, come sostituito dall’art. 14, comma 1, della l.r. n. 23/2021, applicabile ratione temporis nella versione modificata dalla l.r. n. 2/2022.

Il giudice esclude l’applicabilità del modello semplificato invocato dai ricorrenti. L’art. 110 della l.r. n. 4/2003 opera una mera semplificazione procedimentale per gli interventi sanabili e non pertiene al caso, nel quale è stato applicato il regime ordinario. Il richiamo è quindi irrilevante.

Quanto al primo motivo, il Tribunale nega che il procedimento in esame sia riconducibile ai perimetri di legittimazione degli artt. 11 e 36 del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 100 non individua i soggetti titolari della legittimazione attiva, perché il procedimento non richiede necessariamente l’impulso di parte, ma esprime un potere volto alla cura di un interesse pubblico, la tutela della pubblica incolumità, che impone all’amministrazione di attivarsi d’ufficio. La richiesta del privato si traduce in una autodenuncia, dichiarazione di scienza che non può essere revocata o ritirata, e l’interesse privato converge con quello pubblico solo nella misura in cui il richiedente comprovi la rispondenza dell’intervento alla disciplina edilizia.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Ogni valutazione sui presupposti dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, compresa la doppia conformità, è riservata al Comune e non al Genio civile, che ha esercitato i soli poteri di sua pertinenza in ordine alla possibilità di conservare il manufatto privo di autorizzazione sismica, secondo il richiamo a T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 376. Le doglianze sul difetto di istruttoria sono generiche: i ricorrenti non indicano la rilevanza delle difformità rappresentate, poiché non ogni imprecisione incide sulla genuinità del giudizio tecnico. Le differenze dimensionali segnalate, per natura e dimensione, non evidenziano ictu oculi una manifesta erroneità dei calcoli, richiedendosi specifica perizia. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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