Verificazione tecnica sul manufatto prima della demolizione (TAR Molise n. 127 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verificazione tecnica è strumento istruttorio idoneo quando l’accertamento dei presupposti dell’ordinanza di demolizione richieda valutazioni tecnico-descrittive complesse, quali l’epoca di realizzazione del manufatto, la sua preesistenza rispetto al titolo edilizio originario e la conformità alla SCIA. La definizione di tali profili è condizione necessaria per verificare l’applicabilità dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 e la legittimità dell’ingiunzione a demolire.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 15/2024, adottata dal Comune di Ururi, che confermava precedente ingiunzione per lavori di ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, realizzati in difformità dalla licenza edilizia del 1968 e in assenza di permesso di costruire. Il Comune contestava inoltre la mancanza di deposito sismico e di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 in materia di stato legittimo dell’immobile, difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Accolta l’istanza cautelare, la causa perveniva all’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutati gli atti e le difese delle parti, ha ritenuto indispensabile disporre una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 63 c.p.a. La complessità delle questioni fattuali, relative alla natura e consistenza del manufatto oggetto di demolizione, non consente di decidere senza approfondimento istruttorio.

L’incarico è affidato al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Campobasso, con facoltà di delega, con onere di depositare relazione scritta entro novanta giorni. La verificazione dovrà ricostruire le vicende del manufatto e chiarire se lo stesso sia preesistente al 1968, epoca del titolo edilizio originario. Seguono quesiti sulla natura e consistenza di eventuali ampliamenti e sulla conformità alla SCIA n. 372 del 2024.

Il collegio ha inoltre richiesto di verificare se i lavori effettuati siano riconducibili alla tipologia di interventi di cui all’art. 93 d.P.R. n. 380/2001 in materia di deposito sismico preventivo. Tale accertamento è funzionale a valutare la fondatezza dei motivi di ricorso.

In considerazione della necessità di completare l’istruttoria, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica del 4 novembre 2026 per il prosieguo della trattazione, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti e all’organo tecnico incaricato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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