Il Comune non può tollerare la demolizione parziale dell’opera abusiva (TAR Sicilia n. 4183 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un intervento edilizio abusivo, accertato o incontestato, il Comune è tenuto a ripristinare l’esatto stato legittimo del fabbricato e non può qualificare come edilizia libera i residui murari di una demolizione incompleta, né tollerarne la persistenza invocando esigenze di impermeabilizzazione o la destinazione a locale tecnico. Il potere di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 conserva un margine di discrezionalità ermeneutica, ma questo resta circoscritto alla verifica dell’effettiva e completa esecuzione della misura ripristinatoria. La presentazione di una SCIA in sanatoria da parte di un solo comproprietario non è illegittima quando costituisce adempimento di un obbligo di legge di ripristino, risultando in tal caso ultronea rispetto all’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. La domanda risarcitoria è rigettata in difetto di prova dell’an e del quantum.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie con il controinteressato di un’unità immobiliare, impugnano l’atto di accertamento e sopralluogo con cui il Comune ha verificato la conformità dei lavori eseguiti rispetto a una SCIA avente ad oggetto la regolarizzazione urbanistica mediante messa in pristino della copertura del fabbricato.

Secondo le ricorrenti, il Comune avrebbe attestato il completamento dei lavori benché fossero rimasti sul piano di copertura muri e tramezzi che la SCIA prevedeva di demolire integralmente. Con motivi aggiunti viene impugnata anche la nota con cui il Comune, in risposta a un’istanza di autotutela, ha confermato il verbale. Le ricorrenti chiedono altresì l’accertamento dell’inerzia comunale e la condanna al risarcimento del danno. Il controinteressato eccepisce il difetto di interesse; l’Amministrazione regionale chiede l’estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’istanza di riunione con il giudizio pendente sul decreto di sussistenza e la richiesta di sospensione in attesa del procedimento esecutivo civile, non ravvisando nesso di pregiudizialità. Accoglie invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estromettendolo: il provvedimento impugnato è comunale e la legittimazione passiva segue l’art. 41, comma 2, c.p.a.

Nel merito, i primi tre motivi del ricorso introduttivo sono ammissibili perché mediati dall’atto di accertamento, espressione del potere di vigilanza e sindacabile ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990. Le eccezioni di difetto di interesse sono respinte: i comproprietari subiscono un pregiudizio concreto dal mantenimento di opere prive di titolo e da regolarizzazioni incomplete.

Il primo motivo e la sesta censura dei motivi aggiunti sono rigettati: la richiesta del titolo edilizio da parte del singolo comproprietario costituisce adempimento di un obbligo di legge e non richiede il consenso degli altri, risultando peraltro ultronea. Il terzo, quarto e quinto motivo sono infondati, poiché i lavori di demolizione discendono da un obbligo normativo e sono comunque assentibili.

Meritano invece accoglimento le censure relative alla vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune conserva un ambito di discrezionalità qualificatoria, ma a fronte di un intervento abusivo lo spazio interpretativo è limitato alla verifica dell’esecuzione completa del ripristino. Non può ricondurre i residui murari all’edilizia libera né tollerarli invocando valutazioni avulse dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, come già chiarito dal TAR Liguria, sez. II, n. 138 del 16.02.2024. La porzione centrale qualificata come loggia appare in realtà un locale tecnico autonomo, e i riferimenti all’impermeabilizzazione sono generici.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’accertamento della completa esecuzione dei lavori, con obbligo del Comune di riesercitare il potere di vigilanza. La domanda risarcitoria è rigettata per mancata prova dell’an e del quantum. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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