Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e distinzione dalla cessazione della materia (TAR Sicilia n. 4234 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte, in virtù del principio della piena disponibilità dell’azione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che il bene della vita sia conseguito per effetto di un sopravvenuto annullamento o superamento dell’atto impugnato. Quando invece il risultato utile deriva dalla riattivazione del procedimento amministrativo e dall’acquisizione di nuovi pareri, il giudizio va definito con l’improcedibilità. In presenza di tale esito, la compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la nota con cui il dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha negato il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico, necessario per il procedimento di sanatoria edilizia avviato con domanda ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001. L’atto impugnato risale al 7.10.2019 ed è stato spedito l’11.10.2019. Il ricorrente aveva chiesto il parere in relazione a opere per le quali il Comune di Messina aveva ingiunto la demolizione.
Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto, con ordinanza collegiale n. 791 del 2024, l’acquisizione di chiarimenti sulla pendenza o definizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ritenuto potenzialmente pregiudizievole. Le parti non hanno dato riscontro. Con successiva ordinanza presidenziale n. 270 del 2024 è stato assegnato termine perentorio, con avvertenza del possibile ricorso agli argomenti ex art. 64, comma 4, c.p.a.. In vista dell’udienza il ricorrente ha depositato documentazione e memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte con la memoria da ultimo prodotta. Il principio applicato è quello della piena disponibilità dell’azione, che consente alla parte di rinunciare all’utilità della decisione e impone al giudice di rilevare la sopravvenuta assenza dell’interesse alla pronuncia.
La conseguenza processuale non è la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale chiarisce che la parte ha conseguito il bene della vita grazie alla riattivazione del procedimento di sanatoria e all’acquisizione di nuovi pareri favorevoli. In particolare rileva il nuovo nulla osta prot. n. 23938 del 19.3.2021, che ha superato quello negativo oggetto di impugnazione. Il risultato è quindi frutto di un nuovo esercizio del potere amministrativo, non dell’eliminazione dell’atto contestato.
Da qui la distinzione: solo quando il bene della vita deriva dal superamento o dall’annullamento dell’atto impugnato può configurarsi la cessazione della materia del contendere; quando invece deriva da un autonomo e sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione, il ricorso diviene improcedibile. La soluzione adottata si allinea all’indirizzo richiamato dal Collegio, tra cui Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216, Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422 e T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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