Ottemperanza all’ordine di esibizione documentale e onere della prova in capo all’amministrazione (TAR Calabria n. 759 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza amministrativa che abbia ordinato l’esibizione di documenti, l’onere di provare l’esatta e integrale esecuzione dell’ordine grava sull’amministrazione, secondo il principio di riferibilità o di vicinanza della prova. L’adempimento si realizza, infatti, nella sfera d’azione dell’amministrazione, la quale deve fornirne prova diretta e positiva. Ne consegue che la mancata costituzione e la persistente inerzia dell’ente intimato integrano la prova dell’inadempimento e giustificano l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a..
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Calabria, in accoglimento del ricorso in materia di accesso, aveva dichiarato il loro diritto alla ostensione di tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 14.05.2024 e aveva ordinato al Comune di consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni.
Espongono i ricorrenti che l’ente, pur ripetutamente sollecitato, è rimasto inerte. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito neppure nel giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che permane l’inadempimento dell’amministrazione intimata, la quale non ha dimostrato l’avvenuta puntuale e integrale esecuzione dell’ordine di esibizione documentale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Il Tribunale richiama il principio di riferibilità o di vicinanza della prova, in forza del quale l’onere probatorio è ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Poiché l’esecuzione della sentenza amministrativa in materia di accesso si verifica nella sfera d’azione dell’amministrazione, è questa a doverne fornire la prova diretta e positiva.
Nel caso concreto, il Comune, non costituitosi nel giudizio conclusosi con la sentenza ottemperanda, non appellata, è rimasto inerte e non si è costituito neppure nel presente giudizio, omettendo di dare prova di aver dato esecuzione alla medesima sentenza. Il ricorso in ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., è dunque fondato e va accolto.
Ne consegue l’ordine all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione. In caso di inutile scadenza, è nominato Commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega. Il Collegio delega al magistrato relatore l’esame delle eventuali richieste di proroga del termine assegnato.
Va invece rigettata la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’oggetto della sentenza da ottemperare — l’accesso ai documenti — rende l’invocata misura eccessivamente afflittiva, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014, poiché il breve termine assegnato e la nomina del Commissario rendono superflua la coazione indiretta. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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