Giudizio di ottemperanza ed esecuzione del capo spese distratte (TAR Sicilia n. 4236 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice ordinario non impugnate nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., purché il titolo sia stato notificato con formula esecutiva e sia decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato incontra però il limite oggettivo del contenuto del titolo: le pronunce che non rechino la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. non incorporano alcun credito in capo alla parte ricorrente e restano estranee all’ordine di ottemperanza. Sugli importi liquidati decorrono gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica dei provvedimenti da eseguire. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va esclusa quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative, come la peculiare difficoltà economica dell’ente intimato.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di alcune sentenze del Giudice di pace di Messina, limitatamente al capo delle spese di lite distratte in proprio favore. Nelle more del giudizio la parte originaria è deceduta e si è costituito il suo erede. Il Comune di Messina non si è costituito.
In adempimento di un’ordinanza istruttoria, poi reiterata, l’amministrazione ha depositato chiarimenti sostenendo che le sentenze azionate non attribuiscono alcun diritto di credito all’originaria ricorrente, perché questa non era stata indicata quale difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali dell’azione. Le sentenze del giudice di pace non erano state impugnate nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ., come attestato in atti: esse rientrano quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha poi accertato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito del ricorso.
Quanto alle formalità preliminari, il titolo era stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva il 23 giugno 2011, con conseguente decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’azione è stata dunque ritenuta ritualmente esercitata e l’inadempimento dell’ente accertato.
Nel merito, il Tribunale ha però distinto tra i titoli. L’obbligo giuridico di esecuzione sussiste solo per le sentenze che rechino la distrazione delle spese in favore del difensore: quelle che ne sono prive non incorporano alcun credito per la ricorrente e restano escluse dall’ordine di ottemperanza. All’amministrazione è stato quindi imposto di dare esecuzione ai titoli residui entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Sulle somme liquidate il Collegio ha riconosciuto gli interessi legali ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data di notifica dei provvedimenti da eseguire, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4783. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Messina, con facoltà di delega e con l’onere di presentare la nota spese entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Tribunale ha invece respinto la richiesta di penalità di mora: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude l’astreinte quando la stessa risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative, individuate nella peculiare condizione di difficoltà economica del Comune intimato. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori di parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione