Indennizzo da mero ritardo solo per i procedimenti d’impresa (Cons. Stato n. 4258 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo per il mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 presuppone la tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990, da esercitarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. L’ambito applicativo della disposizione è perimetrato dall’art. 28, comma 10, d.l. n. 69/2013, che lo circoscrive, in via sperimentale, ai soli procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa. Fino all’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall’art. 28, comma 12, del medesimo decreto, la disposizione non è estensibile agli altri procedimenti amministrativi. Ne deriva l’inammissibilità della pretesa indennitaria per i procedimenti estranei a tale ambito, restando irrilevante ogni valutazione sulla durata effettiva del ritardo.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio il d.P.C.M. con cui era stato conferito un incarico dirigenziale di livello generale. Il Tribunale del Lavoro di Roma, con sentenza n. 539 del 21 gennaio 2020, aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento e condannato le amministrazioni alla reiterazione della valutazione dei concorrenti.
La procedura veniva conclusa solo il 29 settembre 2020, con trasmissione degli esiti il 30 marzo 2021. L’appellante chiedeva quindi il ristoro del danno da mero ritardo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo non eccessivo il periodo di otto mesi anche per effetto della sospensione dei termini disposta durante la pandemia. Proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 37 d.l. n. 23/2020 e sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, l. n. 98/2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la decisione di primo grado, integrandone la motivazione. Il thema decidendum riguarda l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo. Il ritardo decorre, secondo il Consiglio di Stato, dal 21 gennaio 2020, data di pubblicazione della sentenza del Giudice del lavoro.
Il primo argomento è di ordine procedurale. Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento, in difetto dell’esercizio del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990, non è sufficiente per riconoscere il diritto all’indennizzo. L’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013 impone all’istante di azionare tale potere nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento di Cass. civ., sez. un., n. 22363 del 2025 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 7797 del 2023 e n. 3625 del 2022.
Il secondo argomento è di ordine sostanziale e assume portata dirimente. L’art. 28, comma 10, d.l. n. 69/2013 ha circoscritto l’ambito applicativo dell’art. 2-bis, comma 1-bis ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. L’art. 28, comma 12, del medesimo decreto prevede un regolamento attuativo che ne avrebbe potuto disporre la conferma, la rimodulazione o l’estensione, ma tale regolamento è inattuato.
Ne consegue che l’ambito di efficacia della disposizione resta limitato ai soli procedimenti d’impresa. Il richiamo operato dal Collegio a Cons. Stato, sez. IV, n. 3040 del 2023 sorregge il percorso argomentativo. Per tale ragione l’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 è ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame.
La domanda di indennizzo va quindi respinta, non sussistendo i requisiti e le condizioni fissati dal combinato disposto della l. n. 241/1990 e del d.l. n. 69/2013. Il rigetto rende irrilevante l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 28, comma 1, l. n. 98/2013 relativa al parametro forfettario di liquidazione. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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