Il ricovero privato gestito da associazione di volontariato non è pensione per cani (TAR Lazio n. 11005 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura gestita da un’associazione di volontariato che offre ricovero a animali d’affezione, senza finalità commerciali e senza scopo di lucro, non può essere qualificata come “pensione per cani” ai sensi della d.g.r. Lazio n. 866/2006, la quale disciplina esclusivamente le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali. Tale struttura deve essere ricondotta alla categoria dei “ricoveri privati” disciplinata dalla d.g.r. Lazio n. 43/2010, che richiede soltanto l’adozione di procedure minime igienico-sanitarie e di benessere animale. Il blocco immediato delle entrate di altri animali è legittimo soltanto in caso di mancato rispetto di tali procedure minime, non già per la sola natura dell’attività svolta.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato, priva di scopo di lucro, gestiva una struttura di ricovero per cani situata nel Comune di Soriano nel Cimino. A seguito di un sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, il servizio veterinario della ASL accertava la presenza di 133 cani e rilevava che per alcuni di essi veniva richiesta una diaria giornaliera pari a 3,50 euro. Sulla base di tali elementi, l’amministrazione sanitaria qualificava la struttura come “pensione per cani” e, con ordinanza, disponeva il blocco degli ingressi di nuovi animali fino a formale revoca, applicando i requisiti strutturali e gestionali previsti dalla d.g.r. Lazio n. 866/2006. L’ente impugnava l’ordinanza e il successivo provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che il provvedimento impugnato muove da un presupposto erroneo: l’applicazione della d.g.r. n. 866/2006 alla struttura della ricorrente. Tale delibera, come chiarito dal suo stesso oggetto, disciplina le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali. Nel caso di specie, risulta incontestato che la struttura non svolge alcuna di tali attività, essendo gestita da un’associazione di volontariato senza scopo di lucro.
La natura non commerciale dell’attività è confermata dalla stessa ASL, che nella propria memoria ha dato atto di aver richiesto alla Regione Lazio un aggiornamento normativo per le “strutture di ricovero animali d’affezione”, riconoscendo in tal modo la natura dell’attività svolta. Inoltre, il modesto contributo richiesto per la custodia degli animali, pari a 3,50 euro giornalieri, è stato dallo stesso provvedimento definito “contenuto e paragonabile a quello previsto per le strutture convenzionate con i Comuni”, circostanza che esclude la sussistenza di una finalità commerciale.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha ritenuto che la struttura debba essere ricondotta alla categoria dei “ricoveri privati” disciplinata dalla d.g.r. Lazio n. 43/2010, la quale valorizza il contributo di tali strutture al controllo del randagismo senza oneri per l’erario pubblico. Per esse non sono richiesti i requisiti strutturali e gestionali previsti per le strutture commerciali ma soltanto l’adozione di procedure minime igienico-sanitarie, il benessere animale e la sicurezza degli operatori. Il blocco delle entrate di nuovi animali è consentito solo in caso di mancato rispetto di tali procedure.
Nel caso di specie, il sopralluogo aveva acclarato che le condizioni igienico-sanitarie dei recinti erano buone, che gli animali godevano di ampia libertà di movimento e che lo stato generale di salute era apparentemente buono. In assenza di violazioni delle procedure minime, il provvedimento di blocco è stato ritenuto illegittimo e annullato, con condanna della ASL al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.