Indennità di trasferimento dovuta al militare anche con gradimento della nuova sede (Cons. Stato n. 4259 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare conserva tale natura, con conseguente diritto all’indennità di cui all’art. 1 l. n. 86/2001, quando origina dalla soppressione di un reparto e dalla conseguente necessità di ricollocare il personale, anche se l’amministrazione abbia invitato l’interessato a esprimere il gradimento per le sedi di destinazione e questi lo abbia ottenuto. La causa del movimento va rinvenuta nell’interesse pubblico prioritario e non in esigenze personali o familiari; l’eventuale soddisfazione di queste ultime resta occasionale e indiretta. Il gradimento e l’accettazione del trasferimento comportano acquiescenza rispetto alla sede, ma non integrano rinuncia all’indennità. La clausola apposta su modulo precompilato, con cui il militare accetta la destinazione “senza oneri per l’Amministrazione”, non vale come rinuncia preventiva a un credito non ancora entrato nel patrimonio, né è assimilabile alla remissione del debito ex art. 1236 c.c.. Il credito indennitario è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dalle singole scadenze mensili successive al trasferimento.
Il Fatto
Il giudizio riguarda un gruppo di militari in servizio presso il 50° Stormo di Piacenza. In esito al provvedimento di riordino della Forza Armata, il reparto è stato soppresso e il personale ricollocato, dal 14 settembre 2016, presso vari comandi dislocati in Italia. In quella occasione gli interessati hanno compilato l'”Annesso II”, indicando le sedi preferite e sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione del trasferimento “senza oneri per l’Amministrazione”.
Dal dicembre 2016 hanno chiesto la corresponsione dell’indennità mensile per trasferimento d’autorità prevista dalla l. n. 86/2001. L’amministrazione ha negato, qualificando i movimenti come trasferimenti “a domanda”. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente la rinuncia contenuta nel modulo e qualificandola come remissione di debito su crediti disponibili e determinabili. I militari hanno proposto appello, contestando la qualificazione del trasferimento e la validità della rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello richiamando un indirizzo consolidato della Sezione, espresso tra le altre da Cons. Stato Sez. II n. 10382 del 24.12.2024 e da Cons. Stato Sez. II n. 4633 del 27.05.2025. La posizione dedotta in giudizio ha natura di diritto soggettivo patrimoniale: la domanda è quindi azione di accertamento e non coinvolge la legittimità dell’esercizio del potere, con esclusione della necessità di impugnare tempestivamente i provvedimenti di trasferimento.
Sul piano sostanziale, il Collegio ribadisce che il trasferimento è d’autorità quando persegue in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione. La soppressione del reparto impone inderogabilmente il mutamento di sede: è questa la causa del movimento. Il fatto che l’amministrazione abbia organizzato una procedura di ricollocazione, sollecitando le istanze di gradimento e assicurandone tendenzialmente l’accoglimento, non muta la natura giuridica dell’istituto. Quel comportamento rientra nei normali obblighi di esecuzione del rapporto secondo buona fede.
Quanto alla clausola “senza oneri”, la Corte esclude che integri rinuncia tacita o remissione del debito. Una dichiarazione siffatta assume valore abdicativo solo se rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di rinunciarvi, come chiarito da Cass. civ. sez. lavoro n. 1556 del 20.01.2017 e da Cons. Stato Sez. II n. 10529 del 29.11.2022. Nel caso concreto si tratta di un modulo interamente predisposto dall’amministrazione. La fonte primaria conforma il credito e non prevede rinunce preventive; la remissione del debito ex art. 1236 c.c. presuppone che il credito sia già entrato nel patrimonio del titolare, il che qui non era avvenuto.
Sulla prescrizione, il Collegio richiama Cons. Stato Sez. II n. 7724 del 09.08.2023: il termine è quinquennale e decorre, ex art. 2935 c.c., da ogni scadenza mensile successiva al trasferimento. La richiesta di pagamento è stata inoltrata dal dicembre 2016 e il termine risulta rispettato. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza di primo grado, riconoscimento del diritto al trattamento economico reclamato e condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione