Revoca della gara e indennizzo esteso a tutte le spese dell’affidamento (Cons. Stato n. 4359 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’interpretazione del giudicato cognitorio che abbia riconosciuto al privato l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 va condotta alla luce del contenuto complessivo della decisione e degli atti oggetto di revoca. Ove la revoca abbia investito l’intera procedura di gara, compresa l’aggiudicazione, le spese sostenute facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato comprendono sia quelle di partecipazione alla gara sia quelle di progettazione sostenute nella fase di gara, e non soltanto gli esborsi versati all’amministrazione. La condanna “sui criteri” ex art. 34, comma 4, Cod. proc. amm. non integra un titolo liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, restando la liquidazione rimessa alla proposta dell’amministrazione nei termini fissati dal giudice.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria e promotrice di una procedura di project financing per la metanizzazione del territorio comunale, ha agito in ottemperanza davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per l’esecuzione della sentenza con cui il medesimo Tribunale aveva accolto la domanda di indennizzo a fronte della revoca disposta dal Comune per la mancata attribuzione del contributo regionale.

A fronte della condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., l’amministrazione aveva offerto in pagamento i soli versamenti eseguiti dalla società in favore del Comune, escludendo le spese di partecipazione alla gara e quelle di progettazione. Il TAR, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva ritenuto indennizzabili sia le spese di gara sia quelle successive, nominando il commissario ad acta. Il Comune ha proposto appello, resistito dalla società con appello incidentale sulla limitazione degli esborsi successivi a quelli effettuati nei confronti dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la determinazione dirigenziale di revoca aveva espressamente investito tre distinte determinazioni comunali: la determina a contrarre con approvazione della lex specialis, la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione definitiva, oltre agli atti della procedura di gara. La lettura della sentenza ottemperanda, in combinazione con il tenore dei provvedimenti revocati, conduce a ritenere che il giudice della cognizione abbia inteso riferirsi alle spese conseguenti a tutti i provvedimenti oggetto di revoca.

La Corte sottolinea come il TAR avesse chiaramente inteso il contenuto esteso dell’autotutela, declinando coerentemente le domande condannatorie e richiamando la giurisprudenza amministrativa sulla legittimità della revoca degli atti di gara per mutamento imprevedibile della situazione di fatto. Il riferimento alle “eventuali spese sostenute facendo affidamento sull’efficacia del provvedimento revocato” va dunque riferito all’intera procedura, non al solo atto di aggiudicazione. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, III, 11 dicembre 2024, n. 10008, V, 21 aprile 2015, n. 2013 e VI, 27 novembre 2012, n. 5993, che ammettono l’indennizzo anche per le spese di partecipazione in presenza di una posizione qualificata dell’interessata.

Quanto alle spese di progettazione, la Corte esclude che esse attengano alla c.d. “prima fase” del project financing di scelta del promotore: esse afferiscono alla fase di gara vera e propria, come dimostra l’oggetto e il CIG riportato nel pro forma, in un contesto in cui la lex specialis richiedeva l’offerta del progetto definitivo. Il primo motivo di appello è pertanto respinto.

Il secondo motivo, sulla mancata prova delle spese di progettazione, è respinto osservando che la sentenza di cognizione ha disposto una condanna “sui criteri” e che la sentenza di ottemperanza ha precisato come le spese indennizzabili siano quelle “nei limiti degli esborsi documentati”. I profili relativi al tempo del pagamento e alla documentazione restano rimessi alla fase esecutiva davanti all’amministrazione.

Il terzo motivo, sull’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996, è respinto rilevando che la sentenza ottemperanda non reca una condanna al pagamento di una somma liquida ed esigibile, bensì una condanna “sui criteri” ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm.. L’appello incidentale è infine rigettato, precisando che il richiamo agli esborsi effettuati nei confronti del Comune non va inteso in senso limitativo, ma individua la quota di spesa costituita dai versamenti già indicati in narrativa. Le spese di lite sono integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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