Omessa vigilanza dell’Autorità di Bacino su rifiuti in alveo e ordine sindacale (TAR Sicilia n. 1547 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco ingiunge la rimozione dei rifiuti abbandonati nell’alveo di un corso d’acqua può avere contenuto oggettivamente complesso, cumulando i poteri di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, i cui presupposti vanno verificati distintamente. Ai fini della responsabilità solidale del titolare di diritti sul bene, la colpa non attiene all’altrui condotta criminosa di abbandono, ma alla mancanza di adeguata cura nella tenuta e vigilanza dell’area. L’Autorità di Bacino distrettuale, cui la legge regionale affida la manutenzione dei corpi idrici, risponde dell’omessa vigilanza sul sito, resa evidente dal protrarsi degli abbandoni, competenza specifica che prevale sul generale sistema di gestione dei rifiuti urbani attribuito ai Comuni.
Il Fatto
Il Sindaco di Mascali, con ordinanza n. 8 del 19 gennaio 2022, ha ingiunto in solido all’Agenzia del Demanio e all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell’alveo del Torrente Macchia, in località S. Anna, e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto richiama l’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.
Le due amministrazioni hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sede di Catania. Hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, il difetto di legittimazione passiva, l’assenza di colpa e la competenza comunale alla gestione dei rifiuti urbani, anche presenti sulle rive dei corsi d’acqua. Si è costituito il Comune, ribadendo la gravità della situazione e la reiterazione dei reati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso solo con riguardo all’Agenzia del Demanio. Il bene su cui insistono i rifiuti rientra nella titolarità della Regione, come ammesso dalla difesa erariale; manca quindi qualsiasi rapporto di disponibilità, anche di fatto, dell’Agenzia con l’area, con conseguente annullamento in parte qua dell’ordinanza.
Quanto all’Autorità di Bacino, il TAR esclude l’inammissibilità del motivo sull’art. 54. Il provvedimento ha carattere oggettivamente complesso e non si limita a disporre la rimozione: impone anche misure per impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato, obblighi ulteriori che trovano fondamento nei poteri sindacali di ordinanza, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 4200 del 2021. Le condizioni di legge sussistono, poiché il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’ostruzione al deflusso delle acque non è contestato in fatto; rileva l’attualità del pericolo, non la risalenza della sua fonte (Cons. Stato, Sez. V, n. 5780 del 2020).
L’atto è legittimo anche ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La colpa del titolare di diritti sull’area non riguarda l’altrui condotta dolosa e criminosa, ma la mancanza di cura nel rendere difficoltoso l’accesso e nel mantenere efficienti le misure di protezione. Il TAR richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 10433 del 2022, secondo cui, emersi elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure di contrasto, lo stesso è tenuto a rimuovere i rifiuti.
Nel caso concreto la colpa risiede nell’omessa vigilanza, evidenziata dal protrarsi degli abbandoni e dall’assenza di iniziative, nonostante la notifica del sequestro penale del marzo 2021 e l’ampio contraddittorio. I doveri di vigilanza e manutenzione dei corpi idrici gravano sull’Autorità per effetto dell’art. 3, comma 4, l.r. n. 8/2018 e delle competenze in materia di demanio idrico fluviale. Tali competenze specifiche prevalgono sul sistema generale dell’art. 198 d.lgs. n. 152/2006, come chiarito da C.G.A.R.S., Adunanza Sezioni Riunite n. 505 del 2014. Il ricorso è quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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