Incompatibilità cariche e decorrenza dalla pubblicazione dell’elenco definitivo (TAR Sardegna n. 36 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio accademico di un ente, il termine di 48 ore per esercitare l’opzione tra cariche incompatibili, previsto a pena di decadenza, decorre dalla pubblicazione dell’elenco definitivo degli eletti e non dalla proclamazione dei risultati. La prova dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco definitivo, non assistita da documentazione piena, può essere raggiunta in via presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c., sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, non superati da prova contraria. La disciplina della procedura elettorale telematica integra, e non deroga, la sequenza procedimentale degli elenchi provvisorio e definitivo, funzionale all’esercizio del diritto di reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente presso un ente di istruzione superiore, risultava eletto al Consiglio accademico per il triennio 2023/2026, classificandosi in terza posizione. Egli era già titolare della carica di componente della RSA, incompatibile con quella di consigliere accademico ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c) del Regolamento Generale dell’ente. L’amministrazione lo escludeva dall’elenco dei candidati eletti, ritenendo tardiva la rinuncia alla carica sindacale, comunicata il 18 marzo 2024 e quindi oltre il termine di 48 ore decorrente, a suo avviso, dalla pubblicazione dell’elenco del 5 marzo 2024.

Il ricorrente impugnava i verbali della Commissione elettorale, sostenendo che il dies a quo andava individuato nella proclamazione degli eletti del 17 marzo 2024. In sede cautelare il TAR accoglieva l’istanza e disponeva il riesame; l’amministrazione, dopo avervi provveduto, confermava i propri atti. Il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare, rinviando al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione probatoria lasciata aperta in fase cautelare, dove era emersa la sola pubblicazione di un elenco qualificato come provvisorio. La documentazione depositata in vista dell’udienza di merito — schermate del sito istituzionale recanti la dicitura “definitivo”, la dichiarazione sostitutiva del tecnico incaricato e la corrispondenza con il presidente della Commissione — consente di ritenere provata, in via presuntiva, la pubblicazione dell’elenco rettificato nella versione corretta.

Il ragionamento si fonda sull’art. 2729 c.c.: gli elementi raccolti sono gravi, precisi e concordanti perché convergono verso il medesimo fatto ignoto e non risultano superati da alcuna prova contraria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1597, che esige l’attitudine dimostrativa della presunzione e la sua armonia con il complesso delle risultanze istruttorie. Assume rilievo, inoltre, la circostanza incontestata che il refuso (“provvisorio” in luogo di “definitivo”) era stato segnalato anche al ricorrente, il quale, se diligente, avrebbe dovuto percepire la natura definitiva dell’elenco.

Ne discende la tardività dell’opzione esercitata il 18 marzo 2024 e l’infondatezza del primo motivo. Il secondo motivo — secondo cui, trattandosi di votazione telematica, il dies a quo coinciderebbe con la proclamazione ai sensi dell’art. 118, comma 5 del Regolamento — è respinto su base letterale e sistematica. La norma richiamata si limita a disciplinare i compiti del responsabile della procedura telematica e lo scrutinio, senza autoapplicarsi in sostituzione dell’art. 35.

Le operazioni telematiche semplificano lo svolgimento del voto, non le fasi successive, nelle quali si esplicano i diritti dei partecipanti, compreso il reclamo avverso l’elenco provvisorio. Ammettere la tesi del ricorrente significherebbe pretermesso l’intera sequenza degli elenchi provvisorio e definitivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del caso e dell’assenza di precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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