Sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 437 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, conseguente al venir meno degli effetti dell’atto impugnato, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria presuppone che la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse e che la resistente confermi il superamento delle determinazioni avversate. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione del complessivo andamento della vicenda contenziosa e della concorde richiesta delle parti. Il giudice amministrativo non entra nel merito dei motivi quando l’interesse sostanziale è divenuto inattuale.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente, soggetto accreditato e convenzionato con il sistema sanitario nazionale, ha impugnato la DGR X/5118 del 29.04.2016, con cui la Giunta regionale, nell’integrare le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo per il 2016, ha individuato i criteri per la definizione della appropriatezza riabilitativa applicabili alle prestazioni dell’anno. L’impugnazione è stata estesa al contratto integrativo stipulato con l’ATS e, con motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2016, alla circolare regionale del 28 settembre 2016, recante chiarimenti applicativi della deliberazione.
Nel corso del giudizio la Regione Lombardia ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, rilevando che le determinazioni impugnate, già sospese e non attuate, erano divenute del tutto superate e non più applicabili. All’udienza la difesa della ricorrente, preso atto di tale dichiarazione, ha a sua volta dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite con l’adesione della difesa regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che le circostanze allegate e documentate dalle parti confermavano il superamento delle determinazioni impugnate e l’assenza di una perdurante utilità della decisione per la ricorrente. Su questa base ha qualificato la fattispecie alla stregua del sopravvenuto difetto di interesse, riconducendola espressamente alla previsione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla pronuncia.
La decisione muove da un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, richiamato dal Collegio mediante il precedente TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 12.02.2024, n. 355. Il giudice non procede all’esame del merito dei motivi quando la parte ricorrente rinuncia di fatto alla decisione e la resistente conferma il venir meno degli effetti dell’atto: la tutela cautelare e sostanziale già conseguita rende inattuale la pronuncia di annullamento.
La rinuncia alla decisione, pur non configurando rinuncia al ricorso, assume rilievo ai fini della declaratoria: la parte ha esplicitamente riconosciuto che il superamento degli atti impugnati soddisfa la pretesa sostanziale azionata, sicché la pronuncia giurisdizionale non produrrebbe alcun ulteriore vantaggio. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, che avevano esteso l’impugnazione alla circolare applicativa.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale in considerazione del complessivo andamento della vicenda contenziosa e della concorde richiesta in tal senso proveniente da entrambe le parti. La statuizione conferma la discrezionalità del giudice amministrativo nella regolazione delle spese quando l’esito del giudizio non sia riconducibile a un’integrale soccombenza di una parte, ma al sopravvenuto venir meno dell’interesse. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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