Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 7545 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative somme costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di provvedere e nomina fin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza che sussistano allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire del beneficio economico di euro 500 annui mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme. Il titolo esecutivo, passato in giudicato per mancata impugnazione, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento nel termine di legge.

A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda di ottemperanza riguarda l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione. Il Collegio ha verificato la regolarità dell’azione esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo.

Avendo accertato per tabulas che l’Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inutile decorso, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di ulteriori sessanta giorni su richiesta del ricorrente.

Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo l’eventuale richiesta a un successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per i seguiti di rispettiva competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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