Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3815 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e, in assenza di prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Nomina quindi il commissario ad acta sin da ora, con facoltà di delega, e condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità è commisurata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche successivo all’insediamento del commissario, entro il tetto massimo del 10% dell’importo capitale. Il criterio risponde alla funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela e alla regola della non manifesta iniquità della misura.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4035/2020, con cui il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto al computo per intero del servizio prestato e la condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali ex art. 16, sesto comma, legge n. 412/1991. Il provvedimento, non impugnato, è passato in giudicato il 4 maggio 2021.

L’istante lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 22 giugno 2023 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penale di mora. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si costituiscono in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Quanto ai presupposti processuali, risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., e il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 è decorso senza esito.

Nel merito, l’amministrazione non ha allegato prova dell’adempimento. Va pertanto dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione delle somme in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ulteriore per violazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali sul dovuto, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione delle funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela. Quanto ai criteri di quantificazione, il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche successivo all’insediamento del commissario, secondo l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; il limite massimo al 10% dell’importo dovuto in linea capitale, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019.

Quanto alle spese, il Collegio osserva che le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della medesima e agli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Non sono invece dovute le spese non funzionali, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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