Conversione del permesso stagionale solo con offerta di lavoro subordinato (TAR Trentino-Alto Adige n. 212 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, presuppone l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. La mera offerta di un’ulteriore opportunità di lavoro stagionale non integra tale presupposto: essa rileva esclusivamente ai fini della proroga di cui al comma 8 della medesima disposizione. Rinnovazione e conversione costituiscono istituti distinti, fondati su presupposti differenti; una diversa lettura renderebbe superflua la disciplina della proroga, in contrasto con il principio di conservazione. La valutazione di stagionalità dell’offerta si desume dal contenuto del contratto e dalle caratteristiche dell’attività del datore di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entrava nel territorio dello Stato con visto d’ingresso per lavoro stagionale di durata nove mesi e otteneva il relativo permesso di soggiorno. Presentava quindi istanza di rinnovo e, successivamente, domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato, deducendo la disponibilità di ulteriori proposte lavorative nel settore turistico-alberghiero e di aver lavorato con continuità, percependo redditi superiori alla soglia di legge.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia autonoma di Bolzano rigettava l’istanza, fondando il diniego sulla scadenza del permesso al momento della domanda. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, lamentando la mancata traduzione dell’atto e l’erroneità della motivazione. Il Collegio, in sede cautelare, disponeva la rimessione in termini per l’impugnazione, rigettando la sospensiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, non essendo impugnato alcun atto allo stesso riconducibile: l’Amministrazione statale era destinataria della sola istanza di rilascio del permesso stagionale, provvedimento estraneo al thema decidendum.
Nel merito, il Collegio riconosce fondate le doglianze sulla tempestività, richiamando l’orientamento secondo cui è irrilevante l’intervenuta scadenza del permesso (Cons. Stato, sez. III, n. 4332 del 2018). Il ricorso è tuttavia respinto per la diversa e assorbente ragione dell’insussistenza del requisito dell’offerta di lavoro subordinato.
Il parametro è l’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998: il comma 8 disciplina la rinnovazione in presenza di nuova opportunità di lavoro stagionale, il comma 10 richiede espressamente, per la conversione, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il dato testuale dimostra la distinzione tra i due istituti. Se l’offerta stagionale equivalesse a quella subordinata, la proroga risulterebbe superflua e in conflitto con il comma 10, in violazione del principio di conservazione richiamato da Cons. Stato, sez. VII, n. 2701 del 2024.
Nel caso concreto il ricorrente ha prodotto un contratto con peculiarità tipiche del lavoro stagionale. La stagionalità emerge dall’epigrafe del contratto, dalle date contrattuali correlate alla licenza alberghiera del datore di lavoro — circoscritta a due periodi, estivo e invernale — e dalla dichiarazione sui tempi di impiego antecedenti. Il contratto, non riconducibile alla nozione richiesta, è pertanto inidoneo a fondare la conversione.
Il provvedimento impugnato resiste alle censure. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
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