Regressione tariffaria e controinteressati: onere di notifica alle strutture accreditate (Cons. Stato n. 4388 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la determinazione dei criteri della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale espressione di potere autoritativo, restando devolute al giudice ordinario le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Il ricorso avverso i provvedimenti di regressione tariffaria è inammissibile ove non notificato ad almeno una delle strutture accreditate che hanno contribuito al superamento del tetto di spesa della macroarea, le quali, per effetto della necessaria redistribuzione delle risorse entro il tetto complessivo, assumono la veste di controinteressate. L’onere di notifica sussiste tanto per i provvedimenti determinativi del budget quanto per quelli di regressione, in ragione del meccanismo di fissazione del tetto per macroarea.

Il Fatto

Una società titolare di un laboratorio di analisi cliniche, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato dinanzi al TAR Campania la nota con cui l’A.S.L. competente le ha intimato il pagamento di una somma a titolo di regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, unitamente alle deliberazioni del direttore generale che avevano definito la regressione per i medesimi esercizi.

Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’Amministrazione, ha accolto il ricorso e annullato gli atti sull’assorbente rilievo dell’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, richiamando l’indirizzo che individua nel profilo temporale un limite di ragionevolezza della regressione. L’A.S.L. ha proposto appello, deducendo plurimi motivi, tra cui il difetto di giurisdizione e l’omessa notifica ad almeno un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha prioritariamente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato l’indirizzo secondo cui le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici ex art. 33 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 legge n. 205/2000 e da ultimo ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.; restano sottratte le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.

Nel caso di specie la censura atteneva alla complessiva tempistica dell’esercizio del potere, ossia alle modalità temporali di applicazione della regressione, compresa l’adozione delle relative delibere. Da qui la sussistenza della giurisdizione esclusiva, senza necessità di scindere la contestazione delle delibere di fissazione dei tetti da quella della nota finale. Le pronunce delle Sezioni Unite n. 32259 e n. 32265 del 2023, invocate dall’appellante, non hanno innovato: riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di pagamento, senza censura delle delibere a monte.

Il Collegio ha invece ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’originaria impugnazione per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Poiché un’eventuale rideterminazione in melius dell’importo assegnato si riverbera sui saldi complessivi, imponendo una redistribuzione delle risorse entro il tetto massimo di finanziamento, le altre strutture accreditate per la medesima branca sono titolari di un interesse oppositivo e assumono veste di controinteressate.

A identiche conclusioni il Collegio è pervenuto per la regressione tariffaria in Campania, ove il meccanismo, a partire dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2451 del 2003, àncora la regressione al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa aziendale per macroarea, con tetti fissati per macroarea e non per singolo centro. Anche il provvedimento di regressione, dunque, è suscettibile di pregiudicare l’interesse delle strutture che hanno contribuito al superamento del tetto.

Nella specie il ricorso di primo grado non era stato notificato ad alcuna delle strutture interessate dai provvedimenti di regressione censurati quali atti presupposti. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con assorbimento dei restanti motivi. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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