Accesso documentale e silenzio: limiti all’ostensione degli atti (TAR Sicilia n. 2058 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990, il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. L’interesse non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma deve comunque essere giuridicamente rilevante e posto in rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione. L’istanza di accesso deve riferirsi a ben specifici documenti e non può imporre all’amministrazione un’attività di elaborazione di dati, né costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’azione amministrativa. L’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio.
Il Fatto
Il Comune di San Cono chiedeva al ricorrente, proprietario di un fondo, di poter accedere a un terreno per ispezionare una condotta fognaria ivi esistente, accertarne la funzionalità ed eliminare eventuali problematiche. La particella inizialmente indicata risultava soppressa; a seguito di richiesta di chiarimenti, l’amministrazione individuava la particella effettivamente interessata. Il ricorrente presentava quindi istanza di accesso per conoscere la natura dello scarico, gli atti autorizzativi della condotta, il tracciato della fognatura e ogni elemento utile a comprendere la legittimità dell’imposizione prediale, autorizzando contestualmente l’accesso al fondo.
Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente agiva davanti al TAR Sicilia per l’accertamento del diritto all’accesso agli atti richiesti. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990, che riconosce il diritto di accesso ai soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. La nozione di amministrazione comprende anche i soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, il rapporto di strumentalità tra interesse e documentazione e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici (Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900).
Nel caso concreto, il ricorrente ha dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, attese le problematiche di igiene sollevate dall’amministrazione e la necessità di valutare, anche con l’ausilio di un tecnico, lo stato dei luoghi e concordare eventuali interventi. Il Collegio ritiene pertanto che debba essergli consentito l’accesso a tutti gli atti richiesti, precisando che l’amministrazione è tenuta a esibire soltanto la documentazione in suo possesso.
Richiamando ancora la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2900 del 2024, il Tribunale ribadisce che l’istanza di accesso deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare un’attività di elaborazione di dati da parte del destinatario della richiesta, né costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’amministrazione. L’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti, incombe sul ricorrente.
Su queste basi, il Collegio esclude l’accesso riguardo ai dati che imporrebbero un’inammissibile attività di ricerca ed elaborazione, segnatamente le informazioni sulla natura dello scarico fognario e ogni altro elemento utile a comprendere la legittimità dell’imposizione prediale. Accoglie quindi il ricorso nei limiti indicati, riconoscendo il diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti individuati, salvo il costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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