Silenzio inesistente se il Comune risponde anche sfavorevolmente (TAR Calabria n. 1274 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra silenzio-rifiuto la condotta dell’amministrazione che riscontri l’istanza del privato, quand’anche il riscontro sia a lui sfavorevole, poiché il silenzio presuppone l’inerzia e non la difformità della risposta rispetto alle aspettative dell’istante. La nota con cui il Comune affermi l’esistenza del diritto alla cessione delle aree in forza di convenzione di lottizzazione e dell’art. 2932 cod. civ. non ha natura provvedimentale, non modifica l’assetto degli interessi e non è autonomamente impugnabile: ove il diritto sussista, il suo esercizio richiede la domanda giudiziale; ove non sussista, la mera affermazione resta priva di effetti. La clausola della convenzione che fissa in dieci anni il termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione va interpretata secondo buona fede nel senso che il termine di prescrizione dell’azione ex art. 2932 cod. civ. decorra solo dalla scadenza di quel termine.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa edile, ha acquistato nel 2016 un suolo che, in forza di una convenzione di lottizzazione del 2006, aveva assunto destinazione a parco verde con attrezzature sportive. Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato nel 2022 attestava che l’area deve essere ceduta gratuitamente al Comune quale opera di urbanizzazione.
Il ricorrente ha contestato tale certificazione, sostenendo che la convenzione imponeva solo la realizzazione del parco e non il trasferimento dell’area, e che il termine decennale per le urbanizzazioni era decorso. Ha quindi chiesto la riclassificazione urbanistica del terreno e impugnato la nota comunale che ribadiva l’obbligo di cessione e il diritto dell’ente ex art. 2932 cod. civ., deducendo anche il silenzio-rifiuto sulla propria istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura di silenzio. Il silenzio-rifiuto si configura solo quando l’amministrazione non provvede sull’istanza del privato cui debba risposta, e non quando il riscontro non sia conforme alle sue aspettative. Poiché il Comune ha riscontrato l’istanza con la nota impugnata, la domanda avverso il silenzio è inammissibile.
Quanto all’azione di annullamento, la Corte ha escluso che la sola affermazione dell’esistenza del diritto alla cessione abbia natura provvedimentale. L’atto non modifica l’assetto degli interessi: se il diritto esiste, il suo esercizio passa per la proposizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. davanti al giudice ordinario, allo stato non avvenuta; se non esiste, la sua affermazione nulla muta nella realtà giuridica.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto non convincenti le tesi del ricorrente. L’art. 12 della convenzione assegna al concessionario dieci anni dalla stipula per realizzare le opere di urbanizzazione. Il termine per trasferirle al Comune non può essere anteriore, sicché un’interpretazione secondo buona fede impone di ritenere decennale anche tale termine. Stipulata la convenzione il 6 luglio 2006, l’inadempimento si è verificato solo dal 7 luglio 2016.
Da ciò consegue che il termine decennale di prescrizione dell’azione ex art. 2932 cod. civ. ha iniziato a decorrere da quella data e non è ancora spirato. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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