Regressione tariffaria, impugnabili solo le delibere di definizione a consuntivo (Cons. Stato n. 4389 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sanitaria, le delibere con cui l’Amministrazione determina a consuntivo il c.d. overselling, esercitando il potere autoritativo di riequilibrio della spesa, sono immediatamente lesive e quindi immediatamente impugnabili dalle strutture accreditate, ancorché non corredate dal conteggio dell’importo da restituire. La successiva nota con cui l’A.S.L. computa il credito e ne intima il pagamento non riveste natura provvedimentale, non essendo espressione di potere autoritativo. Ne consegue che, in caso di omessa tempestiva impugnazione delle delibere, il potere ivi consumato non può più essere contestato, nemmeno sotto il profilo della irragionevole durata del suo esercizio, attraverso l’impugnazione degli atti successivi. Il limite temporale di ragionevolezza individuato dalla giurisprudenza si riferisce all’adozione della delibera di definizione della regressione e non all’attività di concreto recupero delle somme.
Il Fatto
Una società titolare di un laboratorio di analisi, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’A.S.L. competente, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di una somma corrispondente al credito complessivo accertato a suo carico.
Unitamente alla nota sono state impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione tariffaria per gli stessi anni. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ravvisando l’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi cui si riferivano le prestazioni. L’A.S.L. ha proposto appello, censurando tra l’altro il rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinizza anzitutto, e respinge, l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ex art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., perché costituiscono espressione di potere autoritativo. Restano estranee le sole controversie sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Le ordinanze delle Sezioni Unite invocate dall’appellante non mutano il quadro: in quelle fattispecie erano impugnate solo le note di esercizio del diritto di credito, a valle di delibere non censurate. Nel caso in esame, invece, la nota era accompagnata dall’impugnazione delle delibere determinative dei criteri, quali atti presupposti. La giurisdizione si determina del resto in base alla natura dell’atto e all’esistenza di un potere autoritativo, che sussiste nella fase di fissazione dei criteri e non in quella successiva di calcolo e recupero.
Passando al merito, il Consiglio di Stato ritiene fondati il secondo e il terzo motivo. Le delibere di determinazione a consuntivo dell’overselling sono immediatamente impugnabili, giacché da esse è evincibile il fatturato liquidabile al netto della regressione. La società assume di non averle mai conosciute prima della nota, ma la PEC del dicembre 2019, con l’indicazione delle delibere per estremi e la loro pubblicazione sul sito dell’A.S.L., ha quanto meno reso pienamente conoscibili i provvedimenti lesivi, rendendo non scusabile un’impugnazione proposta a distanza di anni.
Il Collegio precisa poi che il limite di ragionevolezza temporale dell’esercizio del potere, individuato dalla giurisprudenza, si riferisce all’adozione della delibera di definizione della regressione in termini individuali, non all’intera attività di recupero. A valle di essa residua un diritto dell’Amministrazione, con oggetto il computo aritmetico su base documentale e il recupero delle somme.
La nota impugnata non ha quindi valore provvedimentale lesivo: è una comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e per interrompere la prescrizione del credito. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e l’inammissibilità per carenza di interesse quanto alla nota, ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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