Appello in ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 4408 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’appello, ma anche al momento della decisione, e deve consistere in un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante l’eventuale accoglimento del gravame. Nel giudizio di ottemperanza, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria nel corso del grado realizza il bene della vita cui era preordinata la domanda dell’originario ricorrente e integra esecuzione sostanziale dell’ordine conformativo, determinando l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La mera riserva dell’Amministrazione di ulteriori approfondimenti non radica un interesse concreto e attuale alla decisione. Il giudicato che abbia accertato la doppia conformità dell’intervento preclude la riesercitazione del potere sui medesimi presupposti. Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il Comune di Palombara Sabina ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dall’originario ricorrente. Con una precedente pronuncia, passata in giudicato, era stato annullato il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativa a quattro box auto pertinenziali riconducibili alla disciplina dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989.
Il primo giudice aveva ritenuto che i successivi preavvisi di rigetto, fondati sulla permanenza di vincoli urbanistici e archeologici e sul contrasto con il P.R.G., violassero o eludessero il giudicato, ordinando all’Amministrazione di riprovvedere in modo conforme all’effetto conformativo. Il Comune ha contestato di avere esaurito il proprio potere, richiamando anche un risalente giudicato del TAR Lazio n. 6603/2006 sulla non sanabilità dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della memoria depositata dal Comune il 22 maggio 2026. Nei giudizi camerali, tra i quali rientra l’ottemperanza, opera il dimezzamento dei termini ex art. 87, comma 3, c.p.a.: venti giorni liberi per i documenti, quindici per le memorie, dieci per le repliche. La memoria, prodotta a tre giorni liberi dalla trattazione, è inammissibile, sia come memoria difensiva sia come replica, e tale qualificazione vale a maggior ragione per i documenti contestualmente prodotti.
Nel merito, il Consiglio di Stato dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’utilità concreta e attuale è venuta meno perché il Comune ha rilasciato, nelle more, il permesso di costruire in sanatoria richiesto. Tale atto costituisce esecuzione sostanziale e integrale della sentenza di ottemperanza, realizzando proprio il bene della vita cui era preordinata la domanda e l’ordine conformativo impartito dal primo giudice.
Non rileva in senso contrario la dichiarazione del Comune di non rinunciare all’appello e di riservarsi ulteriori approfondimenti sulla situazione vincolistica. La riserva di ulteriori valutazioni non basta a radicare un interesse concreto e attuale una volta adottato il titolo sanante. Eventuali determinazioni successive costituiranno atti autonomi, da valutare nelle sedi proprie, ma non mantengono in vita l’interesse al gravame.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. La sentenza di ottemperanza ha correttamente valorizzato il contenuto conformativo del giudicato: quel giudicato non si è limitato ad annullare il silenzio-rigetto per vizi procedimentali, ma ha affermato la sussistenza dei requisiti dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, la doppia conformità e la riconducibilità dell’intervento alla disciplina derogatoria dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989. Il Comune non poteva rimettersi in discussione i presupposti già accertati, né recuperare nel giudizio di ottemperanza il nucleo decisorio coperto dal giudicato più recente rispetto alla risalente pronuncia richiamata.
Il Collegio esclude la condanna ex art. 26, comma 2, c.p.a. per la complessità della vicenda, la stratificazione dei precedenti e la sopravvenienza nel corso del grado. Le spese sono poste a carico del Comune appellante, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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