Regressione tariffaria: la tardività si contesta solo impugnando le delibere (Cons. Stato n. 4411 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’amministrazione sanitaria determina a consuntivo la regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sono espressione di potere autoritativo e sono immediatamente lesive, quindi soggette a tempestiva impugnazione. Il potere si consuma con tali provvedimenti: la tardività del suo esercizio non può essere contestata attraverso l’impugnazione degli atti successivi di mero computo e recupero delle somme, che non hanno natura provvedimentale e non ledono l’interesse del destinatario. Le controversie relative alla determinazione delle modalità della regressione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sottraendosi alla stessa le sole liti sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Il Fatto
Una struttura sanitaria operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale nella branca di patologia clinica ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di circa 81.000 euro.
Insieme alla nota la struttura ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione. Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità, ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ravvisando l’illegittimità della richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento. L’azienda sanitaria ha proposto appello, lamentando tra l’altro il difetto di giurisdizione e la tardività dell’impugnazione delle delibere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dando continuità a un indirizzo già espresso su appelli sovrapponibili della stessa azienda sanitaria, richiamando le sentenze n. 2789 del 2023 e n. 2765 del 2025 ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.. Respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione: le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000 e da ultimo confermato dall’art. 133 cod. proc. amm..
Le ordinanze delle Sezioni Unite invocate dall’appellante non hanno innovato sui criteri di riparto: riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di esercizio del credito, senza censure alle delibere a monte. Nel caso concreto, invece, l’impugnazione della nota si accompagnava a quella delle delibere quali atti presupposti, con contestazione della sola tempistica dell’esercizio del potere. La giurisdizione, osserva il Collegio, si determina in base alla natura dell’atto e all’esistenza di un potere autoritativo, non alle censure articolate.
Nel merito, il Consiglio ritiene fondati il secondo e il terzo motivo. Le delibere di determinazione a consuntivo del c.d. overselling sono immediatamente impugnabili in quanto immediatamente lesive, anche senza il conteggio dell’importo da restituire. La struttura conosceva il proprio fatturato e non ha contestato la pregressa conoscenza delle delibere. La giurisprudenza sul ritardo ingiustificato nell’esercizio del potere di riequilibrio — che individua nell’anno successivo a quello di riferimento il tempo in cui il potere è ordinariamente esercitato — va riferita alla delibera di definizione della regressione, non agli atti successivi di computo o recupero.
Ciò che deve essere adottato nell’anno successivo non è l’intera attività di recupero, bensì il provvedimento di definizione individuale della regressione, perché è in quella sede che si manifesta il potere autoritativo; a valle residua un diritto dell’amministrazione al computo aritmetico e al recupero. La nota impugnata, di computo del credito complessivo, non ha valore provvedimentale lesivo e non è stata emessa in via amministrativa, difettando la forma procedimentale.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso originario per tardività rispetto alle delibere e l’inammissibilità dello stesso, per carenza di interesse, quanto alla nota, atto privo di concreta lesività. Le spese del doppio grado sono compensate per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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