Tardiva impugnazione nota di recupero preclude censura regressione tariffaria (Cons. Stato n. 4412 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’amministrazione sanitaria determina a consuntivo la regressione tariffaria per l’attuazione dei tetti di spesa sono immediatamente lesive e vanno impugnate tempestivamente dalle strutture accreditate. Il successivo atto di mero conteggio del credito e di intimazione del saldo è privo di natura provvedimentale e non è autonomamente lesivo. Il potere autoritativo si consuma con l’adozione delle delibere; una volta decorso inutilmente il termine di impugnazione, la relativa legittimità non può più essere contestata, nemmeno sotto il profilo della irragionevole durata del suo esercizio, attraverso l’impugnazione degli atti successivi. Ne deriva, in riforma della sentenza di accoglimento, la irricevibilità del ricorso per tardività e la inammissibilità per carenza di interesse.
Il Fatto
Un laboratorio di analisi cliniche, operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria locale, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, gli ha intimato il pagamento di una somma corrispondente al credito complessivo accertato. Insieme alla nota ha impugnato le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.
Il TAR, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’amministrazione, ha accolto il ricorso e annullato gli atti, ravvisando l’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi di riferimento, in linea con l’indirizzo che individua nel profilo temporale il limite di ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha proposto appello, deducendo fra l’altro il difetto di giurisdizione, il carattere non provvedimentale della nota e la tardività dell’impugnazione delle delibere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le controversie sulla determinazione delle modalità della regressione tariffaria unica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.; restano estranee le sole contestazioni sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme. Poiché la censura investiva la tempistica dell’esercizio del potere, la giurisdizione amministrativa sussiste.
La Corte esclude che le ordinanze delle Sezioni Unite n. 32259 e 32265 del 2023 abbiano inciso sul riparto: in quelle fattispecie erano impugnate solo le note di pagamento, senza contestazione delle delibere a monte. Nel caso in esame, invece, l’impugnazione della nota era accompagnata da quella delle delibere determinative dei criteri, censurate come atti presupposti.
Nel merito, il Collegio ritiene fondati i motivi sull’inammissibilità del ricorso originario. Le delibere di definizione della regressione sono immediatamente impugnabili perché immediatamente lesive, anche se non corredate dal conteggio dell’importo da restituire, essendo la struttura a conoscenza del proprio fatturato. La ricorrente non ha contestato di avere avuto pregressa conoscenza delle delibere, avendo piuttosto sostenuto il loro carattere non lesivo. L’indirizzo sul ritardo ingiustificato, che individua nell’anno successivo a quello di riferimento il tempo in cui il potere è ordinariamente esercitato, va riferito alla delibera di definizione e non agli atti successivi di conteggio o recupero, adottati a valle di un rapporto ormai di diritto.
La nota impugnata non riveste quindi valore provvedimentale: è una comunicazione trasmessa a scopo partecipativo e per interrompere la prescrizione del credito. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività rispetto alle delibere e la sua inammissibilità per carenza di interesse quanto alla nota, priva di concreta lesività. Ogni altra censura accolta in primo grado resta assorbita; l’eccezione sulla mancata notifica a un controinteressato non viene esaminata. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.