Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 185 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inesecuzione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne pecuniarie ed è compatibile con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma dovuta a tale titolo può essere commisurata agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 1157 del 21 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto alla carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 22 dicembre 2023 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza dell’11 settembre 2024.

L’inottemperanza del Ministero non è stata contestata. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente, mediante carta del docente, l’importo di euro 1.500,00 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre a interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega.

Il Collegio ha poi esaminato la richiesta di penalità di mora. Ha ritenuto sussistere le condizioni per applicarla ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti.

La somma dovuta a titolo di penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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