Regressione tariffaria: controinteressate le strutture che concorrono al tetto di spesa (Cons. Stato n. 4413 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità dei provvedimenti di determinazione della regressione tariffaria unica adottati in regime di accreditamento sanitario, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno una delle strutture accreditate che hanno contribuito al superamento del tetto di spesa. La rideterminazione in melius dell’importo assegnato al ricorrente si riverbera, infatti, sui saldi complessivi e impone una redistribuzione delle risorse tra le strutture della medesima branca, onde rispettare il tetto massimo di finanziamento. Ne deriva in capo alle altre strutture un interesse oppositivo qualificato e la conseguente veste di controinteressate. La questione attinente alle modalità di esercizio del potere sul piano temporale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre resta devoluta al giudice ordinario la sola controversia sulla mera quantificazione e concreta debenza delle somme.
Il Fatto
Una struttura sanitaria operante in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui l’azienda sanitaria locale, all’esito del procedimento di definizione della regressione tariffaria per gli anni dal 2011 al 2016, le ha intimato il pagamento di una somma corrispondente al credito complessivo accertato a suo carico. Insieme alla nota sono state impugnate le deliberazioni del direttore generale, adottate fra il 2018 e il 2019, di definizione della regressione per gli stessi anni.
Il TAR, preso atto della tardiva costituzione dell’amministrazione e respinta l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, ha accolto il ricorso e annullato gli atti sull’assorbente rilievo dell’illegittimità di una richiesta avanzata a molti anni di distanza dagli esercizi finanziari di riferimento, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato sul limite temporale di ragionevolezza della regressione. L’azienda sanitaria ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che l’appello è costruito in modo improprio, lamentando l’omessa reiezione di eccezioni sulle quali il primo giudice non si è pronunciato a causa della tardiva costituzione. Possono quindi essere esaminate, come eccezioni nuove, solo quelle relative a questioni rilevabili d’ufficio, tra cui le condizioni dell’azione.
Prioritariamente viene respinto il motivo sul difetto di giurisdizione. La sentenza impugnata ha correttamente ricondotto la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., poiché la contestazione afferiva alla tempistica dell’esercizio del potere di applicazione della regressione. Le pronunce di Cass. civ., sez. un., 21 novembre 2023, nn. 32259 e 32265, invocate dall’appellante, non innovano: riguardavano fattispecie in cui erano impugnate solo le note di recupero, a valle di delibere non censurate.
È infondata l’eccezione di carenza di interesse per sopravvenienza di provvedimenti di annullamento in autotutela: la delibera richiamata è stata adottata in dichiarata esecuzione del decisum di primo grado, donde l’inconfigurabilità di una acquiescenza preclusiva dell’esame nel merito.
È invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’originaria impugnazione per omessa notifica ad almeno un controinteressato. L’orientamento consolidato della Sezione — richiamato con Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2025, n. 3741, e id., 22 aprile 2024, n. 3603 — esige la notifica ad almeno una delle strutture accreditate. Il peculiare meccanismo campano, ancorato al contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa di macroarea e affidato a un Tavolo tecnico paritetico, conferma che anche l’impugnazione del provvedimento di regressione è idonea a pregiudicare l’interesse delle altre strutture, titolari di un interesse oppositivo.
Poiché il ricorso di primo grado non è stato notificato a nessuna delle strutture interessate, esso andava dichiarato inammissibile. L’appello è quindi accolto e, in riforma, il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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