Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 14203 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno, realizzata con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione universitaria si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a favore di quanti risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. È inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. il ricorso che ripropone questioni già risolte da un consolidato orientamento di legittimità, anche a Sezioni Unite, senza offrire elementi nuovi. Non è dovuta la rimessione alla Corte di giustizia quando la questione di prescrizione, materia di competenza degli Stati membri, è già stata decisa dalla Corte di Lussemburgo. La reiterazione di ricorsi identici a quelli già rigettati, in assenza di ragionevoli prospettive di accoglimento, integra gli estremi dell’abuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Nel 2015 un gruppo di medici, iscritti alle scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1991, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano un’adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2023, confermò la decisione. Due distinti gruppi di ricorrenti hanno proposto impugnazione per cassazione, deducendo profili di violazione di legge e chiedendo, in subordine, la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente le impugnazioni. Quanto al ricorso del gruppo Casu, l’unico motivo è stato ritenuto inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto il dies a quo del termine di prescrizione individuato nella data del 27.10.1999 corrisponde a un orientamento consolidato, risalente alle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022.
La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che la prescrizione non è materia armonizzata e che il principio di effettività non è violato allorché il termine sia ragionevole, come nel caso di un termine decennale. Ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 2011, causa C-452/09, che ha già risolto fattispecie identica, escludendo che la mancata trasposizione della direttiva osti alla decorrenza del termine di prescrizione, salvo che sia lo Stato ad aver determinato la tardività dell’azione.
I motivi del gruppo Chiesa sono stati esaminati separatamente. La presunta violazione dell’art. 101 Cost. è stata reputata inammissibile, perché la Corte d’appello si è uniformata a principi consolidati di legittimità. Analogamente inammissibili sono stati dichiarati i motivi sulla violazione dell’art. 2935 c.c., degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, nonché sulla mancata rimessione alla Corte di Lussemburgo, quale conseguenza delle considerazioni già svolte. Il quinto motivo, rubricato come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ma sostanzialmente volto a censurare il rigetto dell’actio de in rem verso, è stato dichiarato inesistente, mancando una ragionata censura contro la statuizione che aveva escluso il requisito della residualità dell’azione di arricchimento, in linea con il principio secondo cui i medici specializzandi sono titolari dell’azione di responsabilità contrattuale contro lo Stato.
Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto che la palese infondatezza delle impugnazioni, riproposte a distanza di anni dalla stabilizzazione dell’orientamento di legittimità, integri un abuso del processo, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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