Uso del computer nella prova pratica rimesso alla discrezionalità della commissione (TAR Emilia-Romagna n. 443 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la scelta delle modalità di svolgimento della prova pratica rientra nella discrezionalità della commissione giudicatrice, che può escludere l’uso di strumenti informatici quando il bando si limiti a prevedere la possibilità di accertare la capacità di utilizzo del software e non garantisca al candidato la relativa disponibilità. La rinnovazione della prova disposta in sede cautelare non impone la sostituzione della commissione, salvo che il vizio accertato attenga al giudizio espresso e non alle sole modalità operative. La presenza della griglia di valutazione predeterminata, con corrispondenza tra singoli criteri e punteggio, assolve l’obbligo di motivazione del voto numerico. Il verbale di prova fa prova fino a querela di falso della composizione del collegio nei momenti in cui è richiesta la presenza di tutti i componenti.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B017, indetto ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.M. n. 205 del 26.10.2023. Superata la prova scritta con 72 punti, affronta la prova orale e la prova pratica, la cui media non deve essere inferiore a 70 punti su 100. Consegue 46/100 all’orale e 56/100 alla pratica e impugna gli esiti del concorso deducendo la violazione del principio di pubblicità della prova orale, l’ingiustizia manifesta del giudizio, lo svolgimento della prova pratica mediante esercitazione al computer in difformità dal bando e il difetto di motivazione.

Alla camera di consiglio del 4 settembre 2024 il Tribunale, ravvisato il fumus con riferimento al terzo motivo, ordina la rinnovazione della prova pratica secondo l’Allegato A al D.M. n. 205 del 2023. La nuova prova assegna 55/100 e, sommata al voto orale, non consente il superamento della soglia. Il candidato impugna quindi la graduatoria e la seconda prova pratica, lamentando la mancata disponibilità del PC e modalità non previste dal bando.

La Motivazione della Corte

In rito, il Collegio precisa che la rinnovazione della prova in esito all’ordinanza cautelare rende improcedibile il solo terzo motivo del ricorso introduttivo, permanendo l’interesse sulle altre censure. Il primo motivo è rigettato: richiamando la sentenza del TAR Lazio n. 91/2024, il Tribunale esclude che la chiusura materiale delle porte comporti di per sé l’illegittimità della prova orale, in assenza di prova che l’accesso all’aula sia stato effettivamente precluso.

La seconda e la quarta censura sono dichiarate generiche. Il ricorrente non censura in concreto la performance resa, ma oppone al giudizio discrezionale il proprio curriculum e le chiamate annuali di insegnamento. Manca la prova dell’illogicità del punteggio in relazione alla prova sostenuta. Il difetto di motivazione è escluso dalla presenza della griglia che collega singoli criteri e punteggio, secondo il principio della sentenza TAR Emilia-Romagna n. 472 del 2023.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato. L’Amministrazione, per superare le doglianze sul primo svolgimento, ha somministrato una prova consistente nella realizzazione del ciclo di lavorazione di un oggetto in metallo con tornio tradizionale, riconducibile alla categoria delle lavorazioni alle macchine utensili prevista dal bando. Il bando consentiva di accertare la capacità di uso di Autocad, ma non garantiva la disponibilità del computer; nessun accordo sul punto risulta intercorso. L’uso del PC rientrava quindi nella discrezionalità della commissione. La doglianza sulla lunghezza dei tempi e sull’inadeguatezza degli strumenti resta sfornita di dimostrazione e comunque generica, avendo il candidato completato la prova.

Quanto al collegio perfetto, il verbale — che fa prova fino a querela di falso — attesta la presenza dell’intera commissione nella fase iniziale e in quella di valutazione. La conferma della medesima commissione non inficia l’esito: richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2238 del 2019 e la sentenza n. 9424/2024, il Tribunale ribadisce che la sostituzione costituisce extrema ratio, rimessa alla ponderazione dell’Amministrazione, non essendo il vizio accertato attinente al giudizio espresso. Infine, la documentazione dimostra che il ricorrente ha conosciuto le griglie e non ne ha censurato la corretta applicazione; l’istanza di accesso è stata soddisfatta. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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