Istanza via PEC inefficace se il SUAP impone il canale telematico (TAR Lazio n. 416 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione comunale ha attivato lo Sportello Unico per le attività produttive e ha stabilito che il portale telematico costituisce il canale esclusivo di trasmissione delle istanze, l’impresa non può optare liberamente per la PEC. La domanda inviata con modalità diversa da quella prescritta è inefficace e non è idonea a far decorrere i termini di avvio del procedimento. Ne consegue che il ricorso proposto avverso il diniego espresso sull’istanza così presentata è inammissibile per carenza dell’atto presupposto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La ricezione materiale della domanda da parte dell’ufficio competente e la risposta interlocutoria dell’amministrazione non sanano il difetto del canale telematico.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una farmacia, aveva chiesto al Comune la concessione di suolo pubblico per istituire stalli di sosta breve a servizio della propria clientela. Gli stalli erano in precedenza esistenti e sono stati soppressi per realizzare una pista ciclabile sulla medesima porzione di sede stradale.

Non avendo ricevuto riscontro nei termini, la ricorrente ha dapprima proposto ricorso avverso il silenzio. Solo successivamente il Settore Polizia Locale ha riscontrato l’istanza, negandola sul rilievo che la pista ciclabile ormai realizzata e la ridotta larghezza della carreggiata non consentivano di riservare spazi alla sosta. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 7 del codice della strada ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune e la ritiene fondata. La domanda di concessione era stata inoltrata via PEC al Comune, ma questi, con provvedimento del 2016 richiamato in atti, aveva stabilito che dal 1° gennaio 2017 l’unico canale di trasmissione delle istanze commerciali sarebbe stato il portale SUAP gestito tramite “Impresa in un giorno”, non accettandosi istanze presentate in modalità diverse.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 38 d.lgs. n. 112/2008, il d.P.R. n. 160/2010 e il d.P.R. n. 159/2010. L’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 160/2010 qualifica il portale nazionale come punto di contatto per le attività d’impresa e lo collega agli sportelli unici. L’Allegato al medesimo decreto, all’art. 5, prevede che le istanze verso il SUAP siano telematiche e che la pratica sia trasmessa tramite web browser, previa autenticazione informatica, ovvero in allegato a un messaggio PEC indirizzato alla casella indicata dal SUAP.

Il Collegio richiama anche l’art. 5, comma 1, del d.m. 10 novembre 2011, sulle modalità di rilascio della ricevuta, e l’art. 3 del d.P.C.M. 22 luglio 2011, che dal 1° luglio 2013 vieta alle pubbliche amministrazioni di accettare comunicazioni in forma cartacea. Su questa base richiama il precedente del TAR Lombardia, Milano, n. 16/2022, secondo cui le imprese devono conformarsi alle modalità telematiche scelte dall’amministrazione e non possono optare neppure per la trasmissione a mezzo PEC, che non realizza una gestione telematica del procedimento.

Applicando tali principi, l’istanza via PEC è dichiarata inefficace e non idonea a far decorrere i termini del procedimento. Il Tribunale esclude che il ricevimento della domanda da parte del Settore Polizia Locale e la nota di riscontro del 1° febbraio 2024, integrata dalla nota del 15 aprile 2024, possano mutare l’esito: si tratta di atti interlocutori, nei quali l’amministrazione ha semmai prospettato soluzioni alternative, come la regolarizzazione di due stalli già realizzati.

Il procedimento non è dunque mai stato attivato. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con compensazione delle spese per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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