Valutazione attitudinale e conferimento di uffici direttivi requirenti: le esperienze semidirettive possono prevalere su quelle direttive (TAR Lazio n. 13928 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento di uffici direttivi requirenti di primo grado di grandi dimensioni, l’art. 29 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria – che attribuisce “speciale rilievo” alle esperienze di funzioni direttive o semidirettive di cui all’art. 18, lett. a), del medesimo TU – non introduce una gerarchia assoluta tra le due tipologie di incarichi, né legittima un’automatica prevalenza del candidato che possa vantare un numero maggiore di incarichi direttivi rispetto ad altro aspirante che ne sia privo. Il CSM può legittimamente preferire un candidato che abbia svolto soltanto funzioni semidirettive, purché si tratti di esperienze significative e connotate da risultati di eccellenza, tali da fondare in via prognostica un giudizio di maggiore attitudine rispetto al posto messo a concorso. La valutazione comparativa, di natura ampamente discrezionale, deve essere “complessiva e unitaria” e resiste al sindacato del giudice amministrativo se supportata da una motivazione rafforzata che dia conto delle ragioni della scelta, senza che sia necessario un confronto capillare, titolo per titolo, con il candidato non prescelto.

Il Fatto

Un magistrato ha impugnato la delibera con cui il CSM, in sede di riedizione del potere, ha conferito l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso un Tribunale di grandi dimensioni a una collega, priva di incarichi direttivi ma con una lunga esperienza requirente, di cui otto anni come Procuratore Aggiunto presso una Procura distrettuale di rilevanti dimensioni. Il ricorrente, già titolare di tre incarichi direttivi, ha dedotto un unico motivo di ricorso, articolato in plurimi profili, contestando la ritenuta equivalenza tra le esperienze direttive e semidirettive dei due candidati e la valutazione degli altri indicatori attitudinali generali e specifici.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nel D.Lgs. n. 160/2006, artt. 12, commi 10, 11 e 12, e nel Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (nella formulazione vigente ratione temporis) i criteri che governano il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. In particolare, il Collegio ha evidenziato come l’art. 29 del Testo Unico attribuisca “speciale rilievo” agli indicatori specifici di cui all’art. 18 e, in particolare, alle esperienze direttive o semidirettive di cui alla lettera a), senza tuttavia instaurare alcuna gerarchia assoluta tra le due tipologie di incarichi.

Il Collegio ha quindi ritenuto non irragionevole la scelta del CSM di preferire la controinteressata, pur priva di incarichi direttivi, valorizzando l’esperienza semidirettiva maturata come Procuratore Aggiunto presso una Procura di grandi dimensioni, con funzioni di coordinamento di molteplici settori, ivi inclusa la Direzione Distrettuale Antimafia. Tale esperienza, ha osservato il TAR, è stata ritenuta dal CSM di pregnanza tale da fondare un giudizio di piena equipollenza con il profilo del ricorrente, il cui incarico direttivo era stato svolto presso un ufficio di piccole dimensioni e in un settore specialistico non coincidente con quello dell’interpello.

La sentenza ha altresì disatteso le censure relative alla valutazione degli indicatori di cui all’art. 18, lett. b), c) e d) del Testo Unico, ritenendo che il CSM avesse reso una ponderata e motivata valutazione di equivalenza tra i candidati. Quanto all’indicatore di cui all’art. 8 del TU (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), il TAR ha chiarito che il CSM non ha premiato la maggiore anzianità in sé, ma la maggiore completezza e specificità del percorso professionale della prescelta, integralmente maturato in funzioni requirenti, in coerenza con la natura dell’ufficio messo a concorso.

Infine, il Collegio ha respinto il motivo relativo alla valorizzazione delle esperienze ordinamentali del ricorrente, rilevando che il giudizio comparativo è “complessivo e unitario” e che, nell’ambito del profilo attitudinale, “speciale rilievo” deve essere attribuito agli indicatori specifici, mentre quelli generali (tra cui le esperienze ordinamentali ex art. 13 TU) assumono valenza solo residuale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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