Sei scatti stipendiali anche al personale della Guardia di finanza cessato dal servizio a domanda (Cons. Stato n. 4475 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel richiamare la nozione di forze di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981, si applica a tutte le forze di polizia e dunque anche al personale della Guardia di finanza, compreso quello cessato dal servizio a domanda. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare travolge anche la norma novellata, senza che possa ammettersi la reviviscenza della versione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, istituto di carattere eccezionale. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza costituisce un mero onere e non un termine decadenziale, non essendo la decadenza desumibile da una previsione chiara. Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Due ex appartenenti alla Guardia di finanza, cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio, con annullamento del diniego opposto dall’INPS e condanna alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
Il TAR Umbria ha accolto il ricorso, ritenendo il beneficio spettante anche agli appartenenti alla Guardia di finanza in quanto forza di polizia e pure in caso di cessazione a domanda, respingendo l’eccezione di prescrizione ed escludendo la natura decadenziale del termine normativo. L’INPS ha proposto appello con quattro motivi, incentrati sulla decadenza, sulla prescrizione, sull’erronea estensione della norma e sulla lettura costituzionalmente orientata della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della cornice normativa, richiamando la decisione n. 2980/2023 e la giurisprudenza ivi citata, e conferma l’orientamento consolidato della Sezione. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 richiama espressamente l’art. 16 della legge n. 121/1981 per delineare la nozione di forze di polizia, e il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare.
Quanto alla norma speciale invocata dall’INPS, il Collegio esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 abbia fatto rivivere l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella versione originaria. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa del legislatore, come nella doppia mera abrogazione, evenienza non ravvisabile nella fattispecie; richiama sul punto Corte cost. n. 13 del 2012.
L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, invece, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Sul termine del 30 giugno, il Collegio lo qualifica come onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento, non essendo praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata che attribuisca alla disposizione un contenuto opposto alle sue parole (Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019).
La censura ex art. 81 Cost. è respinta: poiché è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis ad applicarsi al caso, non si configura un’interpretazione estensiva, e resta ferma la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle prestazioni sociali. Sul piano processuale, la prescrizione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento, con funzione interruttiva riconnessa al pagamento rateale, cosicché alcun termine quinquennale risulta compiuto. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’Istituto alle spese.
Nota della Redazione
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