Sei scatti stipendiali ai Carabinieri congedati a domanda nel computo del TFS (Cons. Stato n. 4474 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge n. 472/1987, si applica anche al personale dell’Arma dei Carabinieri e, in generale, alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la reviviscenza di quest’ultima disposizione, istituto di carattere eccezionale ammesso solo in presenza di una volontà legislativa certa. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Il diritto alla riliquidazione si prescrive dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avendo il pagamento rateale efficacia interruttiva.

Il Fatto

La controversia riguarda la base di calcolo del trattamento di fine servizio spettante a un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, congedato a domanda. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, nonché l’annullamento del prospetto di liquidazione che non aveva attribuito la maggiorazione.

L’INPS aveva opposto che il beneficio spetta solo al personale cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso. Il TAR Umbria, con la sentenza n. 354/2024, ha respinto l’eccezione di prescrizione e accolto il ricorso, condannando l’Istituto alla riliquidazione con interessi legali. Propone appello l’INPS con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento granitico della Sezione, da ultimo espresso nella decisione n. 2980/2023, e fissa il dies a quo della prescrizione nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Il pagamento rateale, per la sua natura interruttiva, esclude che il termine quinquennale fosse compiuto alla notifica del ricorso.

Sul merito, la Corte ricostruisce la cornice normativa. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il congedo a domanda. Tale disposizione è stata novellata dall’art. 11 della legge n. 231/1990, a sua volta abrogato dal codice dell’ordinamento militare. Il Collegio esclude la reviviscenza della versione originaria: l’abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere quella precedente. La tesi dell’Istituto non regge, perché la vigenza di una regolamentazione espressa preclude il ripristino della disciplina anteriore; la reviviscenza opera solo quando sia desumibile da una volontà legislativa certa, non ravvisabile nella specie.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende l’Arma dei Carabinieri: il d.P.R. n. 150/1987, di cui la norma dispone l’estensione, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il termine del 30 giugno non è di decadenza. Il comma 3 dell’art. 6-bis lo correla alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo: si tratta di un onere, non di una condizione di ammissibilità. Una diversa lettura introdurrebbe una disparità priva di ragionevolezza, non superabile in via interpretativa, come chiarito dalla Corte cost. n. 356/1996 e dalla Sez. III n. 1231/2019.

Respinta anche la censura di incostituzionalità sotto il profilo dell’art. 81 Cost.: non si è in presenza di un’interpretazione estensiva, ma della diretta applicazione del dato normativo. L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata, nulla per le spese in carenza di costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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