Controinteressato e litisconsorte necessario nel contenzioso edilizio sulla proprietà sovrastante (Cons. Stato n. 4470 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso di annullamento avente ad oggetto provvedimenti che incidono su opere edilizie abusive, il proprietario dell’unità immobiliare pregiudicata dagli abusi, che ha dato impulso con la propria denuncia al procedimento sanzionatorio ed è espressamente menzionato nell’atto impugnato, assume la qualità di controinteressato e, dunque, di litisconsorte necessario. A tal fine non è sufficiente la sola vicinitas, né l’indicazione nominativa formale, occorrendo la sussistenza di una lesione diretta, attuale o almeno potenziale, della proprietà del terzo. Il ricorso non notificato al controinteressato è inammissibile, in applicazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., anche quando la qualità del terzo emerga dal contesto procedimentale e dal pregresso contenzioso tra le parti.
Il Fatto
La proprietaria di un appartamento situato al secondo piano di un palazzo storico calabrese aveva ottenuto dalla Regione l’autorizzazione sismica in sanatoria relativa alla realizzazione di un soppalco interno. Il proprietario dell’unità posta al piano sottostante, che da anni contestava la trasformazione dell’originaria soffitta non abitabile in civile abitazione e gli effetti dei lavori sulla statica dell’edificio, aveva presentato ripetuti esposti.
Preso atto della difformità tra lo stato reale dei luoghi e la rappresentazione contenuta nell’istanza, la Regione aveva revocato l’autorizzazione in sanatoria; il Comune aveva poi rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria. La proprietaria impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria, senza notificare il ricorso al vicino, che si costituiva come interventore ad opponendum. Il Tribunale, disposte c.t.u. e supplemento, accoglieva i ricorsi, qualificando l’intervento come intervento locale ai sensi del d.m. 17 gennaio 2018 e ritenendo erronei i presupposti dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce i due appelli, proposti dal vicino e dal Comune, e li accoglie sotto un profilo che qualifica come dirimente e assorbente: l’omessa notifica dei ricorsi di primo grado al controinteressato.
Il Collegio richiama le coordinate già affermate dalla sentenza n. 10341 del 2022, resa tra le stesse parti in relazione all’ordinanza di demolizione, e rileva che il presente contenzioso costituisce una mera prosecuzione di quello precedente: gli interventi oggetto dei provvedimenti impugnati coincidono con quelli già attinti dall’ordine di demolizione.
La qualificazione del terzo come controinteressato non richiede, secondo il Consiglio, un’indicazione formale isolata nel testo dell’atto. Il vicino figura infatti espressamente menzionato nel provvedimento regionale di autotutela come autore della segnalazione che ha avviato il procedimento di secondo grado, ed è evocato, sia pure implicitamente, nel diniego di permesso di costruire, definito come riproposizione della precedente istanza già respinta. Il suo interesse, conforme e qualificato, non poteva ritenersi ignoto alla ricorrente, anche in ragione del pregresso contenzioso.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la sola vicinitas non basta a radicare la condizione di litisconsorte necessario, occorrendo una lesione diretta della proprietà. Nel caso concreto i lavori, valutati come abusivi, aggravano il carico su fondamenta, solai e facciata comune: l’eliminazione dei provvedimenti impugnati cristallizzerebbe la situazione di danno lamentata. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento espresso dalla Sez. II n. 1260 del 2020.
Da qui l’accoglimento degli appelli e, in riforma della sentenza, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.