La perentorietà dei termini di VIA impone la conclusione espressa del procedimento (TAR Sardegna n. 447 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale dettati dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis hanno carattere perentorio. La mancata espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e l’inerzia del Ministero sull’istanza di VIA integrano un silenzio illegittimo, non essendo revocabile in dubbio la doverosità di una pronuncia espressa. Il carattere di interesse pubblico prevalente riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, e segnatamente dal Regolamento (UE) 2022/2577, rafforza l’obbligo di provvedere. La mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una decisione espressa da parte del MASE. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento secondo la scansione temporale fissata in sentenza, attivando in caso di ulteriore inadempimento il potere sostitutivo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 23 maggio 2024 al MASE l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo nel Comune di San Gavino Monreale.

Il Ministero, verificata la completezza della documentazione, ha pubblicato gli atti e l’avviso al pubblico il 13 giugno 2024, assegnando alla procedura il codice identificativo e un termine di trenta giorni per osservazioni e pareri. La fase di consultazione si è chiusa il 13 luglio 2024. Da quel momento il procedimento è rimasto in stallo, in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La società ha quindi adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che per i progetti compresi nel PNRR, in quelli finanziati dal fondo complementare e nei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima individua termini specifici: la Commissione si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.

Su questa base il TAR ritiene corretta la ricostruzione temporale della ricorrente. La Commissione avrebbe dovuto adottare lo schema entro il 12 agosto 2024, termine calcolato dalla chiusura della consultazione, e in ogni caso entro il 21 ottobre 2024, termine massimo decorrente dalla pubblicazione. Entrambi i termini risultano ampiamente spirati.

Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe, secondo cui il silenzio del Ministero è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio dei termini è confermato dal particolare favor riconosciuto alle fonti rinnovabili, comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e ne sancisce il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente. La mancata espressione dei pareri nei termini, o l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa del MASE.

Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza; al Direttore generale la adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni; al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, l’adozione dei provvedimenti entro ulteriori novanta giorni in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite sono compensate in ragione del particolare contesto in cui le Amministrazioni hanno operato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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