Il TAR prende atto del difetto di giurisdizione dichiarato dalle Sezioni Unite (TAR Lombardia n. 419 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando le Sezioni Unite, decidendo il regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo dinanzi al quale pende il giudizio sospeso è tenuto a prenderne atto e a definire il processo con una pronuncia che accerta il difetto di giurisdizione. Resta ferma la necessità di un provvedimento conclusivo che statuisca sulle spese di lite, sciogliendo la riserva formulata in sede cautelare. La fissazione dell’udienza di discussione a tali limitati fini non presuppone la riproposizione dell’istanza ex art. 71 c.p.a., perché l’attività del giudice è meramente vincolata alle statuizioni del giudice della giurisdizione. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla complessità della questione e dal carattere non ancora consolidato dell’orientamento della Suprema Corte.

Il Fatto

Una società agricola partecipa alla procedura di evidenza pubblica bandita da un Comune per l’affidamento in affitto pluriennale di un alpeggio comunale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta della ricorrente risulta la migliore, ma l’amministrazione assegna la concessione al titolare uscente, che aveva esercitato la prelazione agraria di cui all’art. 4-bis della legge n. 203/1982.

La società pretermessa impugna l’aggiudicazione definitiva, la determina di aggiudicazione provvisoria e il bando, nella parte in cui contempla la condizione sospensiva legata alla verifica della prelazione del conduttore uscente. Chiede inoltre l’accertamento dell’inapplicabilità della normativa agraria e la condanna al risarcimento del danno. Il Comune e l’aggiudicataria resistono; quest’ultima eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

In sede cautelare il TAR aveva trattenuto la propria giurisdizione e accolto la domanda, con motivazione estesa al merito. La controinteressata ha poi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.; la Sezione ha sospeso il giudizio con ordinanza collegiale n. 456 del 23 maggio 2023, ritenendo l’istanza non manifestamente inammissibile né manifestamente infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36136 del 28 dicembre 2023, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ponendo l’onere di riassunzione dinanzi a quest’ultimo nel termine di legge, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irritualità della fissazione dell’udienza, sollevata dalle parti resistenti sul presupposto dell’effetto preclusivo derivante dalla pronuncia delle Sezioni Unite e dell’assenza di una nuova istanza di fissazione. La tesi non è condivisa: la fissazione è stata disposta al solo fine di prendere atto delle statuizioni del giudice della giurisdizione e di provvedere sulle spese, sciogliendo la riserva formulata nel provvedimento cautelare. A tali limitati e vincolati effetti non è necessaria la riproposizione dell’istanza ex art. 71 c.p.a..

Nel merito, il TAR si limita a recepire la declaratoria delle Sezioni Unite e ad accertare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Quanto alle spese, la compensazione integrale si fonda su due ragioni: la Sezione, in sede cautelare, si era pronunciata nel merito trattenendo implicitamente la giurisdizione; e, pur in presenza di recenti pronunce conformi (Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 2753 del 30.01.2023; Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 11582 del 02.05.2019), non può dirsi ancora consolidato un orientamento sulla specifica questione oggetto dell’eccezione.

Il dispositivo prende quindi atto del difetto di giurisdizione dichiarato dalle Sezioni Unite e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 41 c.p.c.

Tutte le 55 sentenze sull'art. 41 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *