Revoca dei contributi PSR e condizione risolutiva delle verifiche antimafia (TAR Sicilia n. 44 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei contributi pubblici disposta a seguito di informativa antimafia interdittiva è legittima anche con riferimento alle somme già erogate prima dell’emissione del provvedimento prefettizio, quando il decreto di concessione sia stato subordinato alla condizione risolutiva della verifica antimafia. La successiva informativa liberatoria, adottata ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, esprime un potere di aggiornamento che incide in modo innovativo ed ha efficacia ex nunc, senza annullare retroattivamente la precedente informativa interdittiva. L’avveramento della condizione risolutiva travolge pertanto gli effetti del decreto di concessione e legittima il recupero delle somme.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto nel 2010 aiuti a valere su diverse misure del PSR, concessi con decreto regionale. Nel 2012 sono stati emessi, a parziale pagamento, alcuni importi sottoposti alla condizione risolutiva della verifica antimafia da parte della Prefettura. Tale verifica si è conclusa con un’informativa interdittiva; nel 2020 la Prefettura ha accolto l’istanza di aggiornamento, emettendo informativa liberatoria.

La Regione ha prima revocato gli aiuti, poi revocato quella revoca, concesso proroghe per il completamento delle opere e infine adottato il provvedimento oggi impugnato, che ha disposto la revoca del decreto di concessione e il recupero delle somme erogate. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, sostenendo la riespansione della propria capacità giuridica a seguito dell’informativa liberatoria e l’illegittimità del recupero delle somme percepite in epoca antecedente all’interdittiva. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i motivi di ricorso, afferendo essi ad un’unica questione di diritto: se la revoca degli aiuti possa operare con riferimento a somme percepite in un momento in cui l’interdittiva antimafia non era ancora stata emessa. La risposta è positiva, sul rilievo che gli aiuti erano stati sottoposti alla condizione risolutiva delle verifiche antimafia.

Il Tribunale valorizza la dichiarazione sostitutiva del 2011, con cui la beneficiaria aveva chiesto l’emissione del decreto di concessione sotto condizione risolutiva, dichiarandosi a conoscenza che la validità del decreto e ogni successiva erogazione erano subordinate al riscontro negativo dell’Ufficio Territoriale del Governo e che, in caso di riscontro positivo, il decreto sarebbe stato considerato nullo e immediatamente revocato.

Tale circostanza è ritenuta di per sé sola sufficiente a determinare il rigetto del ricorso, stante l’avverarsi della condizione risolutiva consistente nell’emissione dell’interdittiva, successivamente superata, ma solo con efficacia non retroattiva, dall’informativa liberatoria del 17 giugno 2020.

Il Collegio richiama il condivisibile orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, n. 2718 del 2014, secondo cui l’art. 10, comma 8, d.P.R. n. 252/1998, poi trasfuso nell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, configura un potere di aggiornamento che incide in modo innovativo e con efficacia ex nunc sulla precedente informativa, perché basato su circostanze e elementi nuovi, e non può esplicare gli effetti di un annullamento con efficacia retroattiva.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate tra le parti, in ragione del comportamento a tratti ondivago della Regione, segnatamente per l’emissione del decreto che aveva revocato la precedente revoca. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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