Onere della prova e assegnazione antifrode non bloccano l’Arbitro Assicurativo (Arbitro Assicurativo n. 863 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione del sinistro all’unità antifrode da parte dell’impresa non comporta un automatismo di inammissibilità del ricorso davanti all’Arbitro Assicurativo, dovendo la rimessione alle aree speciali essere supportata da una sia pur minima argomentazione, a tutela del contraddittorio. L’art. 11, comma 8, del Decreto ministeriale n. 215/2024 impone la declaratoria di inammissibilità solo quando la decisione richieda accertamenti istruttori che il Collegio non può autonomamente disporre. Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’assicurato che agisce per l’indennizzo deve provare l’an e il quantum del danno, non anche la presenza del veicolo nel luogo e nel momento del sinistro mediante riscontri ulteriori rispetto a quelli già offerti. Denuncia tempestiva, fotografie del mezzo, documentazione sull’evento meteorologico e dichiarazioni testimoniali integrano un corredo probatorio sufficiente, mentre restano pretese eccedenti la richiesta di tabulati telefonici, pedaggi autostradali e ricevute di acquisto.

Il Fatto

Il ricorrente denuncia in data 29 agosto 2025 un sinistro per danni da grandine al proprio veicolo, coperto da polizza C.V.T. Eventi Naturali in vigore dal 1 febbraio 2025 al 1 febbraio 2026. Dopo il reclamo del 30 ottobre 2025 e la presentazione del ricorso il 26 gennaio 2026, l’impresa comunica la non liquidabilità allo stato degli atti, avendo trasmesso il fascicolo all’unità antifrode per la presenza di indicatori di anomalia. La resistente conferma l’evento meteorologico ma contesta la presenza del mezzo nel luogo del sinistro e chiede, in via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La perizia dell’impresa, conclusa il 23 ottobre 2025, quantifica il danno in euro 4.775,91 comprensivi di IVA, a fronte della richiesta di euro 6.100,00 fondata sulla fattura della carrozzeria di fiducia. La differenza dipende dal diverso costo orario applicato rispetto ai valori di mercato. L’impresa richiama quattro eventi pregressi con erosione del massimale e la circostanza che tutte le pratiche sarebbero state gestite dalla medesima carrozzeria e dal medesimo legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. L’impresa invoca l’art. 11, comma 8, Decreto e il commento IVASS agli esiti della pubblica consultazione, secondo cui l’accertamento della fraudolenza è rimesso all’Autorità giudiziaria. Il Collegio richiama la propria Decisione AAS n. 533/2026, ove si è affermato che non deve sussistere un mero automatismo tra assegnazione alle aree speciali e decisione finale, rimessa a una valutazione complessiva di tutto il dedotto e controdedotto.

La rimessione alle aree speciali deve dunque essere supportata da una sia pur minima argomentazione, nel rispetto delle esigenze difensive e del contraddittorio. Nel caso concreto la documentazione prodotta da entrambe le parti consente di superare i rilievi preliminari e di pervenire alla decisione di merito, senza necessità di accertamenti istruttori esterni.

Sul piano sostanziale il Collegio richiama l’art. 2697 cod. civ. e la Decisione AAS n. 452/2026, secondo cui spetta all’assicurato provare i fatti a fondamento della pretesa e i rapporti causa-effetto che fanno rientrare il sinistro in copertura. La Decisione AAS n. 456/2026 precisa che l’onere riguarda l’an debeatur e il quantum debeatur. L’attività espletata dal ricorrente dimostra sia l’esistenza del sinistro sia l’ammontare del danno prodotto.

Appaiono invece prive di fondamento, in un normale contenzioso, le ulteriori richieste dell’impresa volte a imporre al ricorrente di dimostrare la presenza del veicolo mediante tabulati telefonici, scontrini e pedaggi autostradali. L’impresa non ha addotto elementi utili a ritenere l’infondatezza della pretesa. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna al pagamento di euro 6.100,00 nei limiti delle condizioni contrattuali, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, al contributo di euro 200,00 in favore di IVASS e al rimborso di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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