Buoni di risparmio sottoscritti con denaro da riscatto di polizza vita in comunione de residuo (Cass. civ. Sez. 2 n. 13857 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di buoni di risparmio bancari durante il matrimonio in regime di comunione legale, ancorché effettuata con denaro personale di uno dei coniugi, costituisce un acquisto ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ. e non un provento percepito e non consumato, con la conseguenza che gli strumenti finanziari cadono in comunione immediata. Per escludere l’ingresso in comunione, occorre che il coniuge acquirente abbia reso l’espressa dichiarazione all’atto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., essendo le ipotesi di esclusione di cui all’art. 179 cod. civ. di natura tassativa. La mancata dichiarazione, salvo il caso di acquisto con denaro di cui all’art. 179, comma 1, lett. c), cod. civ., determina la caduta del bene in comunione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo, dichiarava che metà degli importi, relativi a un conto corrente e a tre buoni di risparmio intestati al defunto coniuge, erano di proprietà esclusiva della moglie superstite, in regime di comunione legale, ai sensi dell’art. 177 cod. civ., mentre la restante metà era devoluta per successione ereditaria tra gli eredi.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i figli del de cuius, deducendo cinque motivi. Sostenevano che i buoni di risparmio erano stati acquistati dal padre con denaro di natura personale, derivante dal riscatto anticipato di una polizza vita, e che pertanto, in applicazione dell’art. 179 cod. civ., dovessero rimanere fuori dalla comunione legale, con ogni conseguenza in tema di successione ereditaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati in quanto la censura sollevava un’unica questione di diritto: se i buoni di risparmio dovessero rientrare nella comunione legale ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., oppure esserne esclusi perché acquistati con denaro personale derivante dal riscatto di una polizza.
Nel ricostruire la vicenda, la Corte ha precisato che la polizza vita era stata stipulata dal de cuius in regime di comunione legale e che il denaro incassato a titolo di riscatto era stato successivamente reinvestito per la sottoscrizione di buoni di risparmio bancari. Ha quindi stabilito che tale operazione ha comportato la caduta in comunione immediata degli strumenti finanziari, qualificandoli come incrementi patrimoniali con finalità di investimento, rientranti tra gli acquisti compiuti durante il matrimonio ex art. 177, comma 1, lett. a), cod. civ., e non come proventi percepiti e non consumati.
La Corte ha inoltre richiamato la natura tassativa delle ipotesi di esclusione dalla comunione previste dall’art. 179 cod. civ., rilevando come il coniuge acquirente fosse onerato dell’espressa dichiarazione da rendere all’atto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f), cod. civ., per poter escludere il bene dalla comunione. Nella specie, non poteva nemmeno ritenersi certa l’appartenenza esclusiva della provvista al de cuius, trattandosi del reinvestimento di una somma ricevuta dall’assicuratore.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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