Clausola di esclusione per danni da circolazione non provata dall’assicuratore (Arbitro Assicurativo n. 811 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sull’indennizzo assicurativo, è onere dell’assicurato provare che il rischio avveratosi rientra tra i rischi inclusi; spetta invece all’assicuratore dimostrare i presupposti fattuali delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile. La clausola che esclude i danni riconducibili alla circolazione non è provata da una relazione peritale che si limiti ad affermare l’esito dell’accertamento, senza indicare gli elementi tecnici posti a fondamento della conclusione. Il giudizio tecnico assume valore probatorio solo se sostenuto da dati obiettivi e da una motivazione verificabile nella sua coerenza logica e nella riferibilità al caso concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, aderendo a una polizza collettiva, aveva assicurato il proprio veicolo con una garanzia comprensiva della copertura per atti vandalici. La sera del 30 maggio 2025, dopo aver lasciato l’auto parcheggiata sulla pubblica via, la rinveniva con lo specchietto retrovisore lato guida divelto, senza poter individuare il responsabile né acquisire testimonianze.

Chiesta l’attivazione della garanzia, l’impresa opponeva un diniego sul presupposto che il danno fosse riconducibile alla circolazione e non a un atto vandalico. Il ricorrente proponeva reclamo il 4 luglio 2025 e quindi ricorso all’Arbitro Assicurativo il 10 febbraio 2026, chiedendo l’accertamento del diritto all’indennizzo e la condanna al pagamento di euro 662,70, oltre spese legali e accessori.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata proposizione del reclamo. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, il reclamo è una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela relativa a una prestazione assicurativa. La comunicazione del 4 luglio 2025, pur non qualificata formalmente come reclamo, contestava espressamente il diniego di copertura e ne chiedeva le ragioni: integrava dunque una chiara manifestazione di insoddisfazione idonea a porre l’impresa in condizione di replicare, richiamando il Collegio la Decisione AAS n. 383/2026.

Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’assicurato deve provare che il rischio rientra nei rischi inclusi, mentre incombe sull’assicuratore la prova del fatto impeditivo, cioè dei presupposti delle clausole di delimitazione. Il Collegio cita Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2025, n. 1469, Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251 e Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558.

Il ricorrente ha fornito elementi idonei a ricondurre il sinistro nell’ambito del rischio assicurato: denuncia per danneggiamento, documentazione fotografica, fattura di riparazione e dichiarazioni sulle circostanze del rinvenimento. La denuncia, pur non essendo prova piena perché proveniente dalla parte interessata, assume valore indiziario se valutata unitamente alla documentazione fotografica e alla natura materiale del danno. L’assenza di testimoni, in un evento constatato solo successivamente, non può essere valorizzata in senso sfavorevole al ricorrente.

Spettava allora all’impresa provare i presupposti dell’esclusione prevista dall’art. 2.10 delle condizioni di assicurazione. Il Collegio ritiene che tale prova non sia stata fornita: la relazione peritale si limita ad affermare che il danno sarebbe, per tipologia e conformazione, riconducibile alla circolazione, senza indicare gli elementi tecnici a fondamento della conclusione. La stima descrive le parti danneggiate e quantifica i costi, ma non contiene rilievi sulla morfologia del danno, sulla direzione dell’urto o sulla presenza di abrasioni e strisciamenti. La conclusione resta meramente assertiva, né la qualità professionale dell’autore della relazione può supplire alla carenza di dati obiettivi.

Quanto alla quantificazione, il Collegio assume la spesa effettivamente documentata di euro 630,00, inferiore alla stima peritale di euro 662,70. Poiché la fattura proveniva dalla medesima officina incaricata dall’impresa, si applica il regime della rete convenzionata, con scoperto del 15% e minimo di euro 200,00. Essendo il 15% pari a euro 94,50, opera il minimo contrattuale: l’indennizzo è quindi di euro 430,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo. Non sono riconosciute le spese legali, stante la non univocità delle questioni, ma è dovuto il rimborso del contributo di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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