Responsabilità del commissionario per fatto del dipendente e operatività della garanzia autoriparatori (Arbitro Assicurativo n. 867 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assicurato che abbia sopportato il peso economico del risarcimento dovuto per il fatto del proprio dipendente, in adempimento dell’obbligazione ex art. 2049 cod. civ., è legittimato a invocare la garanzia di responsabilità civile verso terzi e la sezione autoriparatori della polizza. La contestazione del nesso eziologico tra condotta ed evento spetta al danneggiante nei confronti del danneggiato, non all’impresa di assicurazione chiamata dall’assicurato che abbia già risarcito. Nelle polizze a rischi nominati, l’assicurato deve provare che l’evento rientra tra i rischi inclusi; l’assicuratore deve provare che rientra tra i rischi esclusi. Le eccezioni e i fatti nuovi introdotti per la prima volta con le controrepliche sono inammissibili ex art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Il Fatto
Una società, responsabile civile ex artt. 2043 e 2049 cod. civ. per il danno cagionato a un trattore da un errore tecnico di un proprio dipendente nel corso di un tagliando, chiede all’Arbitro Assicurativo l’indennizzo di quanto anticipato per la riparazione del motore, pari a euro 18.947,14, invocando la polizza “Commercio & Servizi – Veicoli + Autoriparatori”, comprensiva di RCT e della garanzia per i danni ai veicoli di terzi in riparazione o manutenzione.
L’impresa resistente eccepisce l’estraneità della ricorrente all’intervento, sostenendo che il tagliando sarebbe stato richiesto ed eseguito da una diversa società, unico referente contrattuale del cliente. Nega inoltre l’operatività della garanzia per difetto di prova della responsabilità e contesta il nesso causale. Solo in sede di controrepliche introduce la violazione dei limiti di ubicazione del rischio e la difformità tra attività svolta e attività assicurata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto, d’ufficio, l’ammissibilità delle eccezioni formulate dall’impresa per la prima volta nelle controrepliche. Rileva che l’art. 10, comma 2, del Decreto vieta di proporre con le memorie di replica e controreplica domande nuove o nuove eccezioni sulle circostanze non contestate con le controdeduzioni. Le doglianze su ubicazione del rischio e difformità dell’attività, come i fatti posti a loro fondamento, sono pertanto inammissibili per mutatio libelli.
Nel merito, il punto decisivo è la qualifica della ricorrente come responsabile civile. L’ordine di lavoro del 3 dicembre 2024 dimostra che essa era commissionario tecnico dell’intervento, eseguito da altra società ma attraverso un proprio dipendente. Le buste paga del lavoratore confermano il rapporto di dipendenza organica. Da qui la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. e la conseguente operatività della garanzia autoriparatori.
Il Collegio respinge l’argomento dell’impresa sulla carenza del nesso eziologico. Osserva che la contestazione del rapporto tra fatto ed evento dannoso può essere mossa dal danneggiante al danneggiato, non dall’assicuratore di responsabilità civile chiamato dall’assicurato che abbia già sopportato il costo del risarcimento. La doglianza è quindi priva di pregio in via dirimente.
Quanto alla prova, il Collegio valorizza la trascrizione di un messaggio vocale e due fotografie inviate il 18 dicembre 2024, richiamando il principio secondo cui i messaggi WhatsApp sono utilizzabili come prova documentale (così Cass. Sez. U n. 11197 del 27/04/2023, richiamata da Cass. civ. sez. II n. 1254 del 2025). La dinamica è confermata dalla denuncia del danneggiato del 23 dicembre 2024. Il compendio documentale consente di ricostruire la relazione causale tra manutenzione e danno al motore.
Sulla distribuzione degli oneri probatori nelle polizze a rischi nominati, il Collegio richiama la propria Decisione AAS n. 379/2026: l’assicurato prova il rischio incluso, l’assicuratore il rischio escluso. La ricorrente ha assolto l’onere versando la fattura della società terza e l’ordine di bonifico di pari importo; l’impresa non ha provato alcun rischio non compreso. Il ricorso è accolto parzialmente, con rigetto della domanda di rimborso delle spese vive, non dettagliate né comprovate, e condanna dell’impresa al pagamento di euro 18.947,00 oltre interessi dal reclamo al soddisfo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti