Danni da sosta e ripartizione causale: liquidazione equitativa dell’indennizzo (Arbitro Assicurativo n. 862 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, la diversità morfologica dei singoli danneggiamenti costituisce un elemento valutabile, ma non di per sé decisivo, per affermare che essi derivino da eventi causali distinti, soprattutto quando il veicolo è stato lasciato integro e i danni sono stati constatati al termine del medesimo periodo di sosta. Accertata l’esistenza di un danno riconducibile alla garanzia azionata, l’incertezza sull’esatta estensione economica dei danneggiamenti riferibili all’evento coperto non impedisce l’accoglimento della domanda, residuando una difficoltà probatoria relativa al solo quantum. In tale ipotesi il danno è liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., criterio legale di determinazione del quantum che presuppone l’avvenuto accertamento dell’an debeatur. L’art. 11, comma 4, D.M. n. 215/2024 si colloca invece su un piano distinto: attribuisce al Collegio uno specifico potere di determinazione secondo equità della prestazione dovuta, entro i limiti e alle condizioni della disciplina del procedimento arbitrale. Entrambe le ipotesi esulano dalla decisione secondo equità in senso proprio dell’art. 113 cod. proc. civ., poiché l’equità interviene solo nella liquidazione.
Il Fatto
La ricorrente, contraente di una polizza relativa al veicolo di proprietà del coniuge, espone che il mezzo, lasciato integro e parcheggiato presso l’area di sosta di un supermercato, riportava danneggiamenti alla parte posteriore sinistra. L’evento era denunciato in pari data alla pubblica autorità come atto vandalico ad opera di ignoti.
L’impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, avviava l’istruttoria tramite fiduciario. Secondo la ricostruzione dell’assicuratore, i graffi, quantificati in euro 222,65, rientrerebbero nella garanzia atti vandalici e dolosi ma sarebbero inferiori al minimo previsto per lo scoperto; gli ulteriori danneggiamenti, tra cui la deformazione del parafango posteriore sinistro, deriverebbero da urto o collisione e resterebbero estranei alle garanzie acquistate. Formalizzato il diniego, la ricorrente adisce l’Arbitro Assicurativo chiedendo la qualificazione di tutto il danno come atto vandalico e il riconoscimento della somma residua dopo la franchigia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’estensione dei danni causalmente riferibili all’evento coperto. Richiamato l’art. 2697 cod. civ., ritiene provata l’esistenza di un evento dannoso verificatosi durante la sosta: la denuncia riferisce di graffi e ammaccature sul lato posteriore sinistro e la stessa impresa riconosce che una parte dei danneggiamenti è riconducibile ad atto vandalico.
La distinzione proposta dall’assicuratore si fonda sulla diversa morfologia dei danni, in particolare sulla deformazione del parafango. Il Collegio non la ritiene sufficiente: la diversità morfologica è elemento valutabile, ma non decisivo per affermare una separazione causale netta, considerato che il veicolo è stato lasciato integro e i danni sono stati constatati al termine del medesimo periodo di sosta.
Neppure la tesi della ricorrente, secondo cui tutti i danneggiamenti sarebbero stati provocati mediante un carrello della spesa, risulta integralmente dimostrata. Le caratteristiche del luogo, la posizione del veicolo e l’asserita assenza di tracce di vernice estranea sono compatibili con tale ipotesi, ma non consentono di ricostruire con certezza la modalità causale di tutti i danni.
Il Collegio conclude quindi per l’accertamento dell’an debeatur, residuando una difficoltà probatoria sul quantum. Richiamata la giurisprudenza secondo cui, provata l’esistenza del danno ma impossibile o eccessivamente difficile determinarne il preciso ammontare, si procede a liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931), e citata la Decisione AAS n. 456/2026, il Collegio distingue tale criterio dal potere previsto dall’art. 11, comma 4, D.M. n. 215/2024, esercitabile nei casi e alle condizioni ivi stabiliti.
Ritenuti ricorrenti i presupposti della liquidazione equitativa, il Collegio considera l’importo complessivo dei danni quantificati in sede peritale, pari a euro 900,06, la pacifica riconducibilità di una parte all’atto vandalico e l’incertezza sull’esatta estensione dei danneggiamenti coperti. Tenuto conto della quota contrattualmente a carico dell’assicurato, pari a euro 250,00, determina l’indennizzo in euro 400,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, e pone a carico dell’impresa il contributo IVASS di euro 200,00 e il rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto