Revoca del condono edilizio e prova della dolosa infedeltà dell’istanza (Cons. Stato n. 4534 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione edilizia in sanatoria adottata ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985 presuppone l’accertamento della preordinata e dolosa infedeltà della domanda di condono, non la semplice discrepanza tra la situazione rappresentata e quella esistente. Il Comune, o il commissario ad acta che ne riediti il potere, deve provare che la falsa rappresentazione ha carattere decettivo, ha avuto portata determinante rispetto al rilascio del titolo ed è a lui non imputabile neanche a titolo di colpa concorrente. In difetto di tale prova, e in mancanza del completo contraddittorio procedimentale imposto dal giudicato, il provvedimento di revoca è illegittimo. All’annullamento consegue il definitivo annullamento degli atti impugnati, con preclusione del one shot temperato a nuova pronuncia sfavorevole al privato.

Il Fatto

La proprietaria di un appartamento in una villetta bifamiliare presentava nel 1986 istanza di condono edilizio per un vano realizzato sul terrazzo. Nel 2004 il Comune rilasciava la concessione in sanatoria. Su denuncia del proprietario dell’unità sottostante, un sopralluogo del 2013 rilevava una difformità tra l’ingombro planimetrico dichiarato e quello effettivo. Il Comune avviava quindi il procedimento di revoca ex art. 40 della legge n. 47 del 1985.

Il primo provvedimento di revoca veniva annullato da questo Consiglio con una pronuncia che imponeva un approfondito riesame in contraddittorio. Dopo l’inerzia comunale, il TAR nominava un commissario ad acta, che nel 2024 adottava un secondo provvedimento di revoca. Il TAR annullava anche questo atto; il ricorrente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita il thema decidendum. Oggetto del giudizio è solo la verifica dell’adempimento delle statuizioni contenute nelle precedenti pronunce: provare la dolosa infedeltà dell’istanza, esaminarne la rilevanza causale rispetto al condono e valutare le ricadute dell’autotutela sul consolidamento del titolo. Restano estranee le questioni sulla consistenza dell’abuso, già coperte dai giudizi precedenti. Su questa base il primo motivo e parte del secondo sono inammissibili.

Sul rito, il Collegio ribadisce che l’adozione della sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. è apprezzamento discrezionale del giudice, censurabile solo se si contestino la completezza istruttoria e l’integrità del contraddittorio. La doglianza è destituita di fondamento.

Nel merito, il punto decisivo è che il commissario non ha accertato né comprovato la falsa rappresentazione dei fatti. La relazione tecnica comunale si limita a rilevare discrepanze di non dirimente rilievo; l’affermazione della decettività compare per la prima volta in una nota del luglio 2024, mai trasmessa alla diretta interessata. Il raffronto, inoltre, è stato erroneamente condotto con le planimetrie allegate a una domanda di accertamento di conformità del 2014, anziché con quelle della domanda di condono del 1986.

Il Comune si è appiattito sulla denuncia del vicino, senza verificare se le difformità fossero state realizzate in pendenza del procedimento di condono. Il Collegio richiama la regola per cui è illegittima la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di condono e osserva che, ove così fosse, si sarebbe dovuti procedere ad annullamento d’ufficio e non a revoca.

Da qui la conferma della sentenza: l’indagine si è fermata al dato oggettivo della discrepanza, che costituiva il punto di partenza e non l’approdo dell’istruttoria. Il provvedimento presenta un salto logico rispetto alle sue premesse e non risponde al quesito sulle ricadute temporali dell’autotutela. All’annullamento consegue il definitivo annullamento degli atti, con preclusione da one shot temperato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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