Motivazione per relationem e verifica d’ufficio dell’idoneità psico-fisica del dipendente (C.G.A.R.S. n. 253 del 30.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem è legittima quando il richiamo ad altri atti consente al destinatario di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione; la concreta indisponibilità dell’atto richiamato, per rifiuto di ostensione, non inficia la completezza del provvedimento se le valutazioni compiute restano comunque comprensibili. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992, l’amministrazione può disporre la verifica dell’idoneità psico-fisica al servizio in presenza di specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il cui apprezzamento costituisce esercizio di potere discrezionale non sindacabile nel merito, salvo manifesta illogicità, sviamento di potere o travisamento del fatto. Il contestuale ritiro dell’arma, anche civica, è legittimo con funzione cautelare nel corso del procedimento di accertamento dell’idoneità, prevalendo gli interessi alla sicurezza sul lavoro e all’incolumità dei colleghi sull’interesse privato a detenere le armi. Il diniego di accesso agli esposti e alle dichiarazioni di terzi trova giustificazione nelle esclusioni del d.P.R. n. 115/1994 e non comprime il diritto di difesa quando l’interessato abbia comunque conosciuto le ragioni degli atti adottati.

Il Fatto

Un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, assegnato a un Nucleo di Traduzioni e Piantonamenti presso una Casa Circondariale, impugnava davanti al TAR Sicilia la restituzione al servizio di reparto, l’avvio a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera, il ritiro dell’arma di ordinanza e di quella civica, oltre ai dinieghi di accesso agli atti e al rigetto dell’istanza di autotutela. Il ricorso muoveva dal rilievo che i provvedimenti si fondavano su relazioni e dichiarazioni di una collega non ostese.

Nel corso del giudizio la Commissione Medica Ospedaliera dichiarava il dipendente idoneo al servizio e l’amministrazione lo riassegnava al Nucleo. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 678/2021, rigettava il ricorso con decisione ex art. 60 c.p.a.; l’interessato proponeva appello, dolendosi del difetto di motivazione, dello sviamento dalla causa tipica, della carenza istruttoria e dell’illegittimo diniego di accesso.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Sul primo profilo, il Collegio rileva che l’appellante era stato convocato e ascoltato sui fatti controversi e che, anzi, si era rifiutato di sottoscrivere il verbale della convocazione. Le ragioni dei provvedimenti erano dunque conoscibili: il richiamo alle relazioni di servizio del 7 settembre 2020 e alla nota del Provveditorato del 6 ottobre 2020 integra una motivazione per relationem idonea, nonostante il diniego di ostensione degli atti richiamati.

Quanto alla visita, la Corte osserva che l’art. 129 del d.lgs. n. 443/1992 e la circolare dipartimentale del 16 marzo 1994 consentono l’avvio a verifica in presenza di comportamenti anomali riconducibili a sospette patologie psichiche. Le specifiche circostanze erano richiamate negli atti e nelle note: un rapporto critico con una collega, le dichiarazioni di questa, le conferme di terzi e la richiesta di avvicendamento del Vicario Coordinatore. L’apprezzamento sulla plausibilità di tali dichiarazioni attiene alla discrezionalità amministrativa e non presenta profili di manifesta illogicità o travisamento del fatto.

Il ritiro dell’arma è legittimo in chiave cautelare, alla luce della circolare dipartimentale n. 0140111-2011, che contempla l’inidoneità per patologie psichiche: prevalgono la sicurezza lavorativa e l’incolumità dei colleghi. Quanto agli accertamenti sanitari, la richiesta della Direzione era corredata dei modelli GL e ML e il successivo approfondimento specialistico non ha escluso l’opportunità di ulteriori valutazioni, rimesse alla Commissione Medica Ospedaliera.

Sul diritto di accesso, la Corte ritiene infondato il motivo: l’Azienda Sanitaria ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, mentre la Direzione ha negato copia delle relazioni e dichiarazioni di terzi in forza delle esclusioni del d.P.R. n. 115/1994 (segnalazioni ed esposti informali, documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari). La motivazione degli atti risiede nelle valutazioni dell’amministrazione, che l’appellante ha potuto conoscere. La condanna alle spese di primo grado è confermata, così come la soccombenza in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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