Spese di lite non simboliche anche nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 4536 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’inderogabilità dei minimi tariffari posti a tutela del decoro professionale. Il giudice amministrativo può ridurre il compenso in presenza di un contenzioso oggettivamente non complesso e seriale, per la presenza di numerosi e analoghi precedenti, senza che ciò integri una motivazione apodittica. Resta fermo il divieto di liquidare somme simboliche, lesive del decoro della professione. La liquidazione deve comunque rispettare i valori tariffari, tenuto conto delle riduzioni ammesse dalla legge.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 maggio 2022, che ha ritenuto contrastante con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato la limitazione della carta docente al solo personale di ruolo. Il docente ricorrente ha quindi adito il giudice ordinario per ottenere l’assegnazione della carta elettronica per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 119/2023, ha accolto la domanda, ordinando al Ministero l’attribuzione della carta. Passata la sentenza in giudicato e decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non ha costituito la carta. Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Liguria, che ha accolto la domanda, assegnando al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta e liquidando le spese in 500,00 euro in considerazione del carattere seriale della controversia. Avverso tale statuizione sulle spese è proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza, e cita sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024. La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale riservato, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato da Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023.

Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. La decisione impugnata non è però annullata sul piano motivazionale: il TAR ha dato conto delle ragioni della liquidazione, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e connotato da serialità, stanti i numerosi e analoghi precedenti.

L’appello è pertanto accolto solo in parte. In riforma della sentenza, il Collegio determina in euro 800,00 l’equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La soluzione è espressamente allineata alle richieste della stessa parte appellante e ai precedenti della Sezione richiamati (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2911 del 13 aprile 2026, n. 710 del 28 gennaio 2026, n. 2260 e n. 2263 del 17 marzo 2026).

Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del parziale accoglimento e della richiesta formulata in misura superiore rispetto a quanto liquidato in questa sede in misura analoga a numerosi precedenti della Sezione. Resta fermo il diritto alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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