Spese di lite e minimi tariffari inderogabili: illegittime le somme simboliche (Cons. Stato n. 4545 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018: il giudice deve tener conto dei valori medi tabellari, che può aumentare fino al 50 per cento ovvero diminuire non oltre il 50 per cento. Ne deriva il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. In assenza di diversa convenzione tra le parti, i valori minimi dei parametri hanno carattere inderogabile e il giudice non può scendere al di sotto di essi. La liquidazione che si collochi sotto la soglia minima è censurabile, anche quando il contenzioso sia seriale e non complesso, poiché tali circostanze giustificano la riduzione entro il limite percentuale, non il suo superamento.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, con sentenza n. 92/2024, l’accoglimento del ricorso e l’ordine al Ministero di attribuire la carta elettronica per il docente. In esecuzione di quel giudicato il TAR Sardegna – Cagliari, con sentenza n. 1069/2025, ha accolto il ricorso ma ha liquidato le spese di lite in euro 500,00, valorizzando la serialità della causa.

La parte appellante censura tale liquidazione per violazione dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 e chiede la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00, oltre accessori, a titolo di spese del primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 1, lett. a), d.m. n. 37/2018 ha riscritto l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, imponendo al giudice di tener conto dei valori medi tabellari, aumentabili fino al 50 per cento e diminuibili non oltre il 50 per cento. La discrezionalità resta, ma è vincolata nel suo limite inferiore.

Il percorso argomentativo si fonda su un doppio richiamo. Da un lato Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023 esclude l’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale. Dall’altro Cass. n. 11788 del 5 maggio 2023 chiarisce che, in mancanza di determinazione consensuale del compenso, i parametri si applicano con carattere inderogabile e il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi: la convenzione tra avvocato e cliente prevale sulle tabelle, ma dove queste operano la soglia minima è cogente. Nello stesso senso il Collegio richiama Cass. n. 9815 del 13 aprile 2023, Cass. n. 1421 del 22 gennaio 2021 e Cass. n. 9690 del 13 aprile 2021.

Il Consiglio di Stato valorizza poi il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema del d.m. n. 37/2018. Quel parere individua la finalità della riforma nel superare l’incertezza applicativa determinata dall’assenza di soglie numeriche minime e nel limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, fissando percentuali di riduzione non derogabili; la locuzione “di regola” andava eliminata proprio per rendere esplicita l’inderogabilità dei minimi tariffari. Il Collegio esclude altresì che tale assetto contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.

Su queste basi la liquidazione del primo giudice è ritenuta non corretta, perché si pone sotto i valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, tenuto conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del decreto parametrico. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale. L’appello è quindi accolto solo in parte e le spese del primo grado sono rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

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