Servitù pubblica di passaggio e dicatio ad patriam nella autotutela possessoria comunale (Cons. Stato n. 4546 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di uso pubblico su un fondo privato si costituisce per dicatio ad patriam quando il proprietario destina volontariamente e in modo inequivoco il bene all’uso collettivo, con messa a disposizione espressa o per comportamento concludente, non a titolo precario od occasionale, anteriore all’esercizio dell’uso pubblico, sempre che il bene sia oggettivamente idoneo a soddisfare un’esigenza comune a una collettività indeterminata. In tal caso il diritto si acquista direttamente, senza necessità del possesso ultraventennale richiesto per l’usucapione. Ove difetti una manifestazione iniziale inequivoca e si registri una mera assenza di reazione del privato all’uso collettivo, il diritto si costituisce solo con il possesso continuativo dei cives protratto oltre venti anni senza contrasto. La natura privata del bene non preclude l’esercizio dei poteri di autotutela possessoria in via amministrativa, finalizzati al ripristino dello stato di fatto e alla reintegrazione della collettività nel godimento del bene, esercitabili anche a difesa di una servitù pubblica.

Il Fatto

Il Comune di Chiaravalle ha ingiunto alla dante causa degli odierni appellanti, con ordinanza n. 148 del 2012, il ripristino del passaggio pedonale esistente tra due vie cittadine, mediante rimozione degli ostacoli apposti, al fine di reintegrare la collettività nel godimento del bene. L’ente ha fondato il provvedimento sul perdurante uso pubblico del tratto, risalente all’assenso prestato dalle allora proprietarie ai lavori di pedonalizzazione e, in subordine, sull’acquisto per usucapione del diritto.

La proprietà ha impugnato l’atto davanti al TAR Marche, che ha rigettato il ricorso. Propone appello deducendo eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 1359 cod. civ., per non avere il Comune realizzato il collegamento viario che avrebbe dovuto far cessare la servitù.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato disattende l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo le doglianze, pur prive di rubricazione, sufficientemente determinate nel contenuto. Nel merito, la controversia concerne l’autotutela possessoria esercitata dall’ente con riferimento a una servitù pubblica di passaggio.

Quanto all’art. 1359 cod. civ., la Corte esclude la finzione di avveramento. L’accordo del 1987 impegnava le parti a rivedere la convenzione una volta realizzato il collegamento, ma non prevedeva la cessazione automatica della servitù. Si trattava di un accordo normativo, non di un’obbligazione pienamente vincolante. Inoltre, il termine decennale per contestare l’inadempimento contrattuale era ampiamente decorso, rendendo la pretesa non più esigibile.

Nel merito dei presupposti, la Corte valorizza l’autorizzazione scritta del 1987 con cui le proprietarie assentirono i lavori di pedonalizzazione, l’inerzia serbata per circa ventiquattro anni e la diuturnitas dell’uso collettivo, non smentita dalla controparte. Su queste basi richiama il principio per cui il diritto di uso pubblico si costituisce per dicatio ad patriam senza usucapione, quando la destinazione all’uso collettivo sia volontaria e inequivoca, e ritiene coesistenti nel caso una dicatio “propria” seguita da una successiva “impropria”.

La Corte ritiene quindi infondata la censura di motivazione postuma: il provvedimento richiamava già l’assenso delle proprietarie e la difesa in giudizio ne ha solo specificato in diritto portata e contenuto. Ribadisce infine, richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 1656 dell’8.03.2022, che la natura privata del bene non preclude l’autotutela possessoria a difesa di una servitù pubblica. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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