Rapporti di parentela generici non bastano per l’interdittiva antimafia (C.G.A.R.S. n. 178 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, presuppone concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata. I rapporti di parentela con soggetti condannati per reati di associazione mafiosa possono costituire validi indizi solo se assumono un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. La mera indicazione del vincolo di sangue, priva di qualsiasi dimostrazione del suo concreto incidere sulla gestione aziendale, è inidonea a motivare il provvedimento prefettizio. Il sindacato di legittimità va condotto avendo riguardo esclusivamente agli elementi esistenti al momento dell’adozione dell’atto, restando estranei al perimetro cognitivo i fatti sopravvenuti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di Trapani nel 2019 nei confronti di una titolare di ditta individuale esercente attività di allevamento di ovini e caprini. L’atto era stato adottato su richiesta dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ed era seguito dalla nota con cui l’Autorità nazionale anticorruzione comunicava l’inserimento dell’annotazione nel Casellario.

La destinataria impugnava i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, che accoglieva il ricorso rilevando l’inconferenza pregnanza degli elementi posti a fondamento della motivazione. Il Ministero dell’interno e la Prefettura proponevano appello, chiedendone la riforma. Il Comune interessato si costituiva per l’accoglimento del gravame, mentre l’appellata ne eccepiva l’inammissibilità e ne chiedeva comunque la reiezione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il perimetro cognitivo del giudizio: oggetto della controversia sono soltanto il provvedimento interdittivo del 2019 e la successiva nota dell’ANAC. La legittimità va scrutinata alla stregua degli elementi sussistenti al momento dell’adozione, restando esclusi i fatti sopravvenuti. Su questa base viene respinta l’istanza di rinvio avanzata dal Comune, perché tardiva, insufficientemente motivata e riferita ad atti che tracimano il thema decidendum.

Nel merito, il motivo d’appello viene respinto. L’art. 101 c.p.a. non viene scrutinato, non occorrendo in ragione del tenore della decisione. Il provvedimento prefettizio ancorava il giudizio prognostico negativo a due soli presupposti familiari: la filiazione rispetto a un soggetto già ritenuto capo decina e la parentela con altro soggetto condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.

Il deficit motivazionale è netto. Il padre dell’appellata era deceduto circa ventitré anni prima del provvedimento, quando la ricorrente aveva circa tredici anni; l’altro parente non risultava in alcun modo interessato all’attività imprenditoriale, né la motivazione chiariva se e quali rapporti intrattenesse con la ricorrente. Il richiamo a una intercettazione ambientale tra terzi, per di più deceduti, non consente di valutarne la rilevanza indiziante né di certificare l’attualità del pericolo di infiltrazione. Parimenti generico è il riferimento all’operazione di polizia sfociata in un’ordinanza cautelare, non scrutinabile oggettivamente. Lo stralcio dell’ordinanza del 2020 è atto sopravvenuto, inidoneo a integrare la motivazione.

La residua indicazione dei meri rapporti di parentela non regge. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 57/2020, ha ammesso tali rapporti come indizi solo se di intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. Nel caso concreto i vincoli sono solo enunciati, senza che se ne possa desumere il concreto incidere sulla gestione, esponendola al pericolo di asservimento o condizionamento. Mancano dunque i presupposti di fatto che rendono legittima l’interdittiva.

L’annullamento dell’informativa travolge per invalidità derivata la nota dell’ANAC. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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