Revoca del porto d’armi tra potere vincolato e autonomia valutativa del Questore (Cons. Stato n. 4554 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile adottata dal Questore a seguito del divieto prefettizio di detenzione di armi, emesso ex art. 39 T.U.L.P.S., costituisce provvedimento vincolato nell’an e nel contenuto, in quanto mera conseguenza del venir meno di uno dei requisiti presupposti del titolo di polizia. In costanza di atti vincolati, la comunicazione di avvio del procedimento si traduce in un inutile aggravio per l’Amministrazione, non potendo l’interessato apportare alcun elemento idoneo a orientare diversamente l’esercizio del potere. Il carattere vincolato della revoca non è escluso dalla circostanza che l’interessato abbia già partecipato al procedimento prefettizio di divieto, sede nella quale ha potuto esprimere il proprio contributo difensivo. La valutazione tipizzata del legislatore in ordine al grado di compromissione dell’affidabilità del titolare della licenza, ai fini dell’applicazione della sospensione ex art. 32, comma 1, lett. a), l. n. 157/1992, non elide il potere discrezionale della P.A. di compiere autonome valutazioni ex art. 11, comma 3, T.U.L.P.S., fino ad adottare una misura più severa qualora la concreta gravità della condotta lo richieda.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia. A seguito di una condanna per reati in materia di armi, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2022, il Questore di Belluno disponeva dapprima la sospensione triennale della licenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. a), l. n. 157/1992 e dell’art. 10 T.U.L.P.S.. Successivamente il Prefetto di Belluno, con decreto del 18 gennaio 2024, emetteva il divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S., sul presupposto del venir meno dei requisiti di affidabilità. Il Questore, con decreto del 23 gennaio 2024, revocava quindi la licenza ai sensi degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931.
Il TAR per il Veneto, con sentenza in forma semplificata n. 756/2024, rigettava il ricorso. Il ricorrente proponeva appello, dolendosi dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e della ritenuta consumazione del potere di revoca per effetto della precedente sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi, sia pure con argomentazioni parzialmente diverse da quelle del primo giudice. Sul primo profilo, la Corte rileva che il provvedimento impugnato si atteggia come vincolato nell’an e nel contenuto, in quanto consequenziale al divieto prefettizio. In presenza di atti vincolati, la partecipazione procedimentale non consente di acquisire alcun elemento istruttorio utile, risolvendosi in un formalistico aggravio.
La Corte esclude che il carattere obbligato della decisione possa essere messo in discussione dalla successione ravvicinata di rilascio, sospensione e revoca: si tratta di circostanze inidonee a spezzare il nesso di consequenzialità necessaria tra provvedimento prefettizio e provvedimento questorile. Né rileva che il ricorrente fosse già stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento prefettizio, poiché egli aveva potuto esprimere il proprio contributo nell’unica sede in cui esso avrebbe avuto astrattamente rilievo difensivo.
Sul secondo motivo, il Collegio chiarisce che l’effetto consumativo di un potere presuppone che il provvedimento costituisca diretta espressione del potere che si assume esaurito. Il decreto di sospensione della licenza è espressione di un potere vincolato conseguente all’accertamento penale, mentre la revoca impugnata manifesta il diverso potere discrezionale di cui all’art. 11, comma 3, T.U.L.P.S. e all’art. 42, comma 2 del medesimo testo unico.
La valutazione tipizzata del legislatore sulla compromissione dell’affidamento non elide il potere della P.A. di compiere autonome valutazioni sull’effettiva incidenza del reato, potendo sfociare in una misura più severa ove la concreta gravità della condotta lo richieda. Nel caso di specie, la condotta non si era esaurita nelle violazioni venatorie, comprendendo anche la trasgressione del divieto di trasportare armi cariche ex art. 53, comma 2, r.d. n. 635/1940.
Il rigore valutativo era già stato espresso dal Prefetto con il decreto di divieto, non contestato nelle sedi opportune: tale valutazione non poteva non imporsi al Questore. Non rileva che il divieto sia intervenuto quando la licenza era già sospesa, poiché il pericolo di abuso prescinde dall’attuale efficacia del titolo. È esclusa infine la carenza motivazionale, valendo la relatio al provvedimento prefettizio anche per il giudizio di inaffidabilità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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